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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34384/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di riconoscimento in Italia di una sentenza civile emessa da un tribunale di Mosca, con cui il debitore era stato condannato al pagamento di capitale, interessi, penale contrattuale e spese relative a un contratto di mutuo. La Corte d'appello di Roma ha riconosciuto la sentenza straniera ai sensi dell'art. 64 l. 218/1995, respingendo le eccezioni del convenuto: difetto di notifica degli atti introduttivi e della sentenza, pretesa carenza di giurisdizione del giudice russo, asserito contrasto con l'ordine pubblico per superamento del tasso usurario, e dedotta estinzione del credito per pagamento. Il ricorrente in cassazione ha articolato sei motivi: 1) error in procedendo per l'erroneo esame della sentenza del Tribunale di Trento richiamata dalla Corte territoriale; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per aver la Corte d'appello considerato passata in giudicato quella decisione; 3) errore nell'esame della documentazione sulla notifica dell'atto introduttivo del processo russo; 4) violazione delle norme sulla notificazione (art. 149 c.p.c., L. 890/1982, art. 64 l. 218/1995, art. 10 Convenzione dell'Aja) e della disciplina del riconoscimento; 5) error in procedendo per errato esame delle difese sul presunto disconoscimento della sottoscrizione di un atto di transazione; 6) violazione degli artt. 214, 216 e 220 c.p.c. per la mancata ammissione della verificazione della scrittura privata disconosciuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva affatto attribuito efficacia di giudicato alla precedente decisione del Tribunale di Trento, ma si era limitata a menzionarla e aveva svolto un autonomo controllo su tutti i requisiti dell'art. 64 l. 218/1995. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, affermando che la notificazione degli atti del giudizio russo poteva avvenire tramite posta internazionale ai sensi dell'art. 10 della Convenzione dell'Aja del 1965, non essendo l'Italia opponente, e che la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento in fatto sulla ricezione dei plichi e sul rispetto del contraddittorio secondo la legge processuale russa. Ha poi dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo, poiché le doglianze sull'asserito pagamento del credito e sulla verificazione della scrittura privata investivano il merito della pretesa creditoria, estraneo al controllo estrinseco consentito nel giudizio di riconoscimento ex art. 64 l. 218/1995. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 64 l. 218/1995

    requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera

    il giudice del riconoscimento effettua un controllo estrinseco sulla decisione straniera, limitato ai requisiti di efficacia e senza riesame del merito.

  • art. 18 c.p.c.

    richiamato come criterio di collegamento interno in tema di giurisdizione, nel caso in cui il convenuto non abbia residenza, domicilio o dimora nello Stato dell'attore.

  • art. 20 c.p.c.

    forum destinatae solutionis

    richiamato dalla Corte territoriale come criterio di collegamento rilevante per la giurisdizione del giudice russo.

  • art. 2901 c.c.

    richiamato solo per indicare il precedente giudizio revocatorio tra le parti, non come norma decisiva nel presente giudizio.

  • art. 2909 c.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile perché la Corte d'appello non aveva attribuito efficacia di giudicato al precedente accertamento del Tribunale di Trento.

  • art. 10 Convenzione dell'Aja del 1965

    consente l'invio diretto per posta degli atti giudiziari alle persone all'estero, se lo Stato destinatario non vi si è opposto.

  • art. 149 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di notifiche, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina convenzionale applicabile alla notificazione all'estero.

  • L. 890/1982, artt. 7 e 8

    richiamati dal ricorrente, ma non applicati alla notificazione internazionale esaminata.

  • art. 64, lett. b), l. 218/1995

    impone che l'atto introduttivo sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità alla legge del luogo del processo e che non siano stati violati i diritti essenziali della difesa.

  • art. 64, lett. g), l. 218/1995

    limita il riconoscimento quando la sentenza straniera contrasti con l'ordine pubblico italiano.

  • art. 644 c.p.

    richiamato per definire i parametri del tasso soglia in materia di usura bancaria; la penale contrattuale non vi rientra come corrispettivo del credito.

  • art. 1384 c.c.

    richiamato come parametro di raffronto per la riduzione giudiziale della penale sproporzionata.

  • art. 333, comma 1, codice civile della Federazione Russa

    consente la riduzione della penale e, nel caso concreto, è stato applicato dal giudice russo per ridurre una penale eccessiva.

  • art. 113 codice di procedura civile della Federazione Russa

    richiamato nella motivazione della sentenza straniera per affermare che il convenuto era stato debitamente informato dell'udienza.

  • art. 167 codice di procedura civile della Federazione Russa

    richiamato nella motivazione della sentenza straniera per decidere la causa in assenza del convenuto regolarmente informato.

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla scrittura privata disconosciuta, ma ritenuto non rilevante perché la questione attiene al merito del credito.

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla verificazione della scrittura privata, ma inammissibile nel giudizio di riconoscimento.

  • art. 220 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla verificazione, ma estraneo al controllo ex art. 64 l. 218/1995.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riconoscimento di una sentenza straniera ex art. 64 l. 218/1995, il controllo del giudice italiano è estrinseco e non può trasformarsi in un riesame del merito della controversia decisa all'estero.
  • La sentenza straniera può essere riconosciuta se il convenuto ha ricevuto, secondo la legge del luogo del processo e le convenzioni applicabili, un'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo e la possibilità concreta di difendersi.
  • Quando esiste una convenzione bilaterale sul riconoscimento delle decisioni straniere, la verifica della giurisdizione indiretta del giudice straniero va compiuta alla luce dei criteri di collegamento previsti dalla convenzione stessa e delle regole di diritto internazionale privato richiamate.
  • La notificazione all'estero degli atti giudiziari può essere effettuata per posta internazionale nei limiti consentiti dalla Convenzione dell'Aja del 1965, salvo opposizione dello Stato destinatario.
  • Ai fini dell'ordine pubblico nel riconoscimento, la clausola penale ridotta dal giudice straniero secondo il diritto locale non può essere automaticamente sovrapposta ai parametri dell'usura bancaria, se la penale ha funzione risarcitoria e non corrispettiva del credito.
  • Le doglianze sull'estinzione del credito o sulla validità di documenti negoziali inerenti al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio straniero non sono deducibili come motivo di diniego del riconoscimento, salvo che incidano sui requisiti formali e processuali richiesti dall'art. 64 l. 218/1995.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento di sentenze straniereNotificazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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