Sentenza n. 806/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Veneto n. 493 del 7 aprile 2025, recante condanna al pagamento di € 11.206,90 a titolo di risarcimento del danno, spese di lite e contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di una PA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, rimasti non costituiti, per ottenere il pagamento della somma liquidata dalla sentenza del TAR Veneto n. 493 del 7 aprile 2025. La precedente sentenza aveva riconosciuto il risarcimento del danno derivante dall’illegittima estromissione da un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di collaboratori scolastici. La sentenza era stata appellata solo quanto al mancato riconoscimento del maggior danno e risultava passata in giudicato con riferimento alla condanna oggetto della richiesta di pagamento. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione mediante PEC l’11 luglio 2025, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Decorso tale termine, l’Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarando l’inottemperanza del Ministero poiché il titolo giudiziale, ritualmente notificato e passato in giudicato quanto alle statuizioni di condanna azionate, non era stato eseguito entro il termine dilatorio di 120 giorni. Ha assegnato al Ministero 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza per effettuare integralmente il pagamento. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti contabili necessari, inclusa, se occorrente, l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, bensì anche in presenza di altre ragioni ostative. Nel caso concreto, ha ritenuto ostative la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, oltre alla già disposta nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.040,00, oltre accessori, restituzione dell’eventuale contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza consente, tra l’altro, la condanna al pagamento di una penalità di mora e impone l’esecuzione della decisione secondo le modalità stabilite dal giudice.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione può essere azionato in ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non soltanto quando sia manifestamente iniqua, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative, valutabili in concreto dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
- L’omesso pagamento, anche solo parziale, di una somma liquidata da una sentenza passata in giudicato integra inottemperanza e legittima il giudice a fissare un termine per l’adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione, il commissario ad acta deve compiere anche gli atti contabili necessari, compresa l’eventuale allocazione della somma in bilancio; l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato.
- L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione può essere negata quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative connesse alle peculiarità del debitore pubblico e alla tutela di interessi pubblici rilevanti.
- La nomina di un commissario ad acta per assicurare l’esecuzione del giudicato non rende automaticamente inammissibile la richiesta di astreinte, ma costituisce un elemento che il giudice può valutare, insieme alle concrete condizioni della finanza pubblica, per escluderne l’applicazione.
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