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Sentenza

Sentenza n. 1384/2026 - Torino, Sezione 3

PER L'OTTEMPERANZA del decreto ingiuntivo n. 132/2024 del 23.6.2024 emesso dal Tribunale di Novara ed esecutivo ex art. 647 del c.p.c.

Giustizia amministrativa202600308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza a un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale ordinario

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Novara e divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Prima dell'udienza camerale ha dichiarato che l'Amministrazione aveva provveduto a dare integrale esecuzione al decreto, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente era stata soddisfatta mediante l'avvenuta ottemperanza al decreto ingiuntivo. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, ritenuto parte virtualmente soccombente, liquidandole in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in relazione a potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 647 c.p.c.

    Rileva quale disposizione in base alla quale il decreto ingiuntivo del Tribunale di Novara era divenuto esecutivo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la debenza del contributo unificato secondo legge, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale del ricorrente è stata soddisfatta.
  • Quando l'amministrazione adempie al titolo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, essa può essere considerata parte virtualmente soccombente e condannata alle spese, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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