Cassazione Penale, Ordinanza n. 05058/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per detenzione/porto di armi e per lesioni nei confronti di militari intervenuti, nonché la relativa determinazione della pena. Con i primi due motivi ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo che la causa di non punibilità sarebbe stata applicabile, quantomeno putativamente. Con il terzo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio e la rilevanza di una circostanza aggravante, deducendo un interesse all'elisione dell'aggravante ex art. 61, primo comma, n. 10, c.p.; la Corte rileva però che, ai fini della procedibilità, era decisiva l'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 5-bis, c.p., richiamata dalla Corte territoriale solo per tale profilo, senza incidenza sulla pena, determinata in mesi tre di reclusione a titolo di continuazione per il solo capo relativo alle lesioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sull'esimente di cui all'art. 393-bis c.p., osservando che la Corte di appello aveva ricostruito in fatto la vicenda in modo non aderente alla versione del ricorrente e aveva escluso, sia pure implicitamente, la ricorrenza delle giustificazioni invocate, valorizzando la condotta dell'imputato che, dopo il rinvenimento di armi nell'autovettura, aveva tentato due volte la fuga e, una volta raggiunto dai verbalizzanti, aveva posto in essere una condotta violenta causando lesioni lievi ai militari. È stato inoltre ritenuto infondato il motivo sulla aggravante, perché la censura non incideva concretamente sulla pena, mentre l'aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p. era stata correttamente richiamata solo ai fini della procedibilità. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
Esimente invocata dal ricorrente; la Corte ne esclude la configurabilità, ritenendo manifestamente infondati i motivi che la prospettavano anche in termini putativi.
art. 61, primo comma, n. 10, c.p.
Aggravante richiamata dal ricorrente; la Corte osserva che, anche a volerla elidere, non sarebbe comunque inciso il trattamento sanzionatorio concretamente applicato.
art. 576, primo comma, n. 5-bis, c.p.
Aggravante indicata dal giudice di merito e correttamente richiamata dalla Corte territoriale ai soli fini della procedibilità della fattispecie, senza effetti sulla pena.
art. 133 c.p.
Norma utilizzata per la quantificazione della pena; la Corte rileva che il ricorrente non ha mosso specifiche critiche alla determinazione della sanzione in mesi tre di reclusione.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo; non inserito.
Massime di principio
- La censura per mancato riconoscimento dell'esimente deve confrontarsi con la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito: in cassazione non è consentito sostituire tale ricostruzione con una diversa lettura di frammenti testimoniali.
- L'esimente di cui all'art. 393-bis c.p. non può dirsi configurata quando la condotta complessiva dell'agente, valutata dal giudice di merito, denoti un'aggressione violenta successiva a un tentativo di fuga, incompatibile con la tesi della giustificazione invocata.
- La deduzione di un interesse all'eliminazione di una circostanza aggravante è irrilevante se la censura non incide in concreto sul trattamento sanzionatorio, specie quando la pena sia stata determinata autonomamente sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.
- La contestazione di una aggravante rilevante solo ai fini della procedibilità non è sufficiente, di per sé, a fondare l'annullamento se non si allega e dimostra una concreta incidenza sulla pena o sulla posizione processuale dell'imputato.
- Il ricorso che si limiti a riproporre doglianze già confutate in appello, senza specifiche e decisive censure alla motivazione, è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04992/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04995/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04997/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05000/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05012/2025 del 07/02/2025
- ordinanza_penale · 7 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05032/2025 del 07/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →