Sentenza n. 64/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 08002/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di una sopraelevazione e di una tettoia e successiva ordinanza di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione e il successivo provvedimento di acquisizione gratuita. In appello ha dedotto: l'impossibilità di ottemperare all'ordine di demolizione per effetto del sequestro penale dell'immobile, con conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo dell'inottemperanza e inapplicabilità delle sanzioni acquisitive; l'omesso esame della coincidenza tra le opere sanzionate e quelle oggetto di condono, la legittimità della tettoia e la necessità di un autonomo accertamento dell'inottemperanza, con precisa individuazione e perimetrazione dell'area da acquisire; la violazione delle garanzie partecipative, in ragione della non pacifica coincidenza tra opere abusive e opere condonate. Il Consiglio di Stato ha inoltre esaminato d'ufficio la tempestività del ricorso di primo grado, rilevando che la notifica dell'ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. era irrituale, non essendo documentati effettivi tentativi e ricerche del destinatario; il termine di impugnazione decorreva quindi dalla piena conoscenza acquisita con la successiva ordinanza di acquisizione.
La decisione
L'appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l'ordinanza di demolizione, nonostante il sequestro penale, aderendo all'orientamento secondo cui il sequestro non incide sulla validità dell'ordine, ma congela il termine per ottemperare fino alla cessazione del vincolo penale. Durante il sequestro non può quindi configurarsi l'inottemperanza imputabile al destinatario. Il provvedimento di acquisizione gratuita è stato invece annullato, poiché non indicava alcun dato relativo al sequestro penale né alla sua eventuale cessazione e non risultava dimostrata la decorrenza del termine per demolire, anche per l'irritualità della notifica dell'ordine. Gli ulteriori motivi riferiti all'acquisizione sono stati assorbiti. Sono stati respinti, quanto all'ordinanza di demolizione, i motivi relativi alla pretesa coincidenza con le opere condonate e alla violazione della partecipazione: la relazione tecnica della stessa appellante attestava la necessità di demolire le tettoie e ripristinare i prospetti, mentre i verbali comunali evidenziavano la radicale trasformazione del manufatto condonato. La sentenza del TAR è stata dunque parzialmente riformata; spese di entrambi i gradi compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'art. 31, comma 3, disciplina l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione; il comma 4-bis prevede ulteriori conseguenze sanzionatorie.
L'acquisizione e le ulteriori sanzioni presuppongono un'inottemperanza imputabile, il cui termine non decorre durante il sequestro penale dell'immobile.
art. 21-septies l. 241/1990
La questione della nullità dell'ordine di demolizione per impossibilità giuridica dell'oggetto è esaminata alla luce dei diversi orientamenti, ma il Collegio esclude la nullità e considera il sequestro causa di temporaneo congelamento dell'efficacia e del termine di ottemperanza.
art. 3 l. 689/1981
La piena imputabilità dell'illecito amministrativo di inottemperanza deve essere valutata considerando il vincolo derivante dal sequestro penale.
art. 41 c.p.a.
In assenza di prova di una notifica rituale dell'ordinanza di demolizione, il termine per impugnarla decorre dalla piena conoscenza dell'atto.
art. 101 c.p.a.
L'omessa riproposizione in appello di una questione processuale può precluderne il rilievo, salvo le eccezioni individuate dalla giurisprudenza; nel caso esaminato la questione era rilevabile d'ufficio perché il TAR aveva espressamente scelto di non pronunciarsi su di essa.
art. 7 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale non è necessaria quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto dell'ordine di demolizione non avrebbe potuto essere diverso.
art. 143 c.p.c.
La notificazione per irreperibilità richiede effettivi tentativi e ricerche nel luogo dell'ultima residenza nota, non essendo sufficiente la mera certificazione anagrafica.
Massime di principio
- Il sequestro penale dell'immobile abusivo non determina, di per sé, la nullità dell'ordinanza di demolizione, ma congela il termine per ottemperare e impedisce, fino alla cessazione del sequestro, la configurabilità di un'inottemperanza imputabile al destinatario.
- L'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale presuppone la decorrenza del termine per ottemperare e un'inottemperanza pienamente imputabile; deve pertanto considerare l'eventuale sequestro penale e la sua cessazione. In mancanza, il provvedimento acquisitivo è illegittimo.
- La validità dell'ordine di demolizione e la legittimità delle successive sanzioni per inottemperanza sono piani distinti: il sequestro può lasciare integro il primo, ma impedire temporaneamente le seconde.
- La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non può fondarsi sulle sole risultanze anagrafiche, richiedendo la prova di effettive ricerche del destinatario; in mancanza, il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell'atto.
- L'ordine di demolizione è doveroso e non richiede specifiche garanzie partecipative quando dagli elementi acquisiti risulti che le opere realizzate differiscono radicalmente da quelle oggetto di condono e l'apporto partecipativo non avrebbe potuto modificarne il contenuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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