Sentenza n. 466/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2778 del Tribunale di Palermo sezione lavoro, emessa in data 17.06.2024 nel procedimento iscritto al n. 10569/2022 RG cui sono stati riuniti i procedimenti 10571/2022, 10576/2022, 10637/2022, 10638/2022 R.G.L., con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da Bologna Alessia ed altri, è stato dichiarato il diritto degli stessi ad usufruire del beneficio di € 500 per ogni anno di servizio tramite la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 L.n.107/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 2778/2024, recante condanna al versamento sulla Carta elettronica di somme complessivamente pari a 7.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario n. 2778/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero al versamento degli importi individuali di 1.000 euro, 1.000 euro, 3.500 euro, 500 euro e 1.500 euro. L'amministrazione non ha adempiuto, nonostante la notifica del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo e di versare ai ricorrenti le somme riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne e deve essere eseguito tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo le modalità indicate. Ha inoltre applicato, sulla sorte capitale, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e liquidate in 1.403 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di imporre l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine all'amministrazione, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Legittima la penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni; il suo inutile decorso consente l'attivazione dell'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie; quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento, unitamente all'art. 91 c.p.c., della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la regolazione delle spese processuali a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta destinato a provvedere su istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata alle condanne pecuniarie e determinata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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