Sentenza n. 155/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lav., 27.1.2025, n. 37, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di La Spezia, sez. lavoro, 27 gennaio 2025, n. 37, relativa al rilascio della carta del docente per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di La Spezia aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per l’anno scolastico 2021/2022, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’erogazione dell’importo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Sebbene costituito, il Ministero non ha contestato l’inadempimento né fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata l’actio iudicati, poiché il Ministero non ha dimostrato l’adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito su di essa di € 500,00, oltre ai relativi accessori. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con incarico di provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice nell’ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
Il Ministero, deducendo o sostenendo l’avvenuto adempimento, avrebbe dovuto fornire la prova dell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal titolo; la mancata contestazione e l’assenza di prova hanno condotto all’accoglimento dell’azione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni, l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto alle obbligazioni accertate dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione che intenda opporre l’avvenuto adempimento l’onere di provarlo ai sensi dell’art. 2697 c.c.; la mera costituzione in giudizio, senza contestazione dell’inadempimento e senza documentazione dell’esecuzione, non è sufficiente.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per conformarsi al giudicato, fissando un termine e nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La mancata esecuzione di un giudicato che riconosce una prestazione amministrativa specifica consente al giudice dell’ottemperanza di imporre sia l’adozione dell’atto dovuto sia l’erogazione delle somme spettanti, comprensive degli accessori riconosciuti nel titolo esecutivo.
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