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Parere

Parere n. 71/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in data 20 dicembre 2019, notificato il 19 febbraio 2020, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Giustizia amministrativa202400322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato il 20 dicembre 2019 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su motivi ostativi di carattere penale. Ha contestato, da un lato, l’attribuzione di una condanna per il reato di cui all’art. 624 c.p., sostenendo che essa riguardasse una persona diversa, e, dall’altro, la rilevanza di un episodio isolato di guida in stato di ebbrezza, dichiarato estinto per prescrizione e comunque non indicativo di inaffidabilità o di mancata integrazione nella comunità nazionale. Nel corso del procedimento, il Ministero dell’interno ha riaperto l’istruttoria e, il 5 dicembre 2023, ha adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha preso atto che, a seguito della riapertura dell’istruttoria, l’amministrazione ha rilasciato il provvedimento richiesto dal ricorrente. Tale sopravvenuto provvedimento ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato, determinando la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha quindi ritenuto non necessario esaminare nel merito i motivi relativi agli addebiti penali e ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Osservazioni

Sopravvenuto rilascio della cittadinanza

La riapertura dell’istruttoria e il successivo decreto di concessione della cittadinanza italiana hanno integralmente soddisfatto l’interesse perseguito con il ricorso, determinando la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    presentata ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana, originariamente respinta e successivamente accolta dall’amministrazione.

  • art. 624 c.p.

    reato di cui all’art. 624 c.p.

    La condanna riferita a tale reato era stata indicata tra i motivi ostativi al rilascio della cittadinanza, ma il ricorrente ne ha contestato l’attribuzione personale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    , a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    , a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    Le disposizioni sono richiamate insieme alla normativa nazionale a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’operato successivo della pubblica amministrazione, mediante un ulteriore provvedimento o altro fattore esterno, soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone una soddisfazione integrale dell’interesse controverso, mentre la seconda ricorre quando l’eventuale annullamento dell’atto impugnato è divenuto sostanzialmente inutile o quando viene meno l’interesse alla decisione per altre ragioni.
  • Nel ricorso straordinario, il rilascio del bene della vita richiesto durante il procedimento determina l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito le censure originariamente dedotte.

Diniego di cittadinanza italiana e successivo accoglimento dell’istanza

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’interno il 20 dicembre 2019 e notificato il 19 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Motivi del ricorso

Il diniego era fondato su motivi ostativi di carattere penale. Il ricorrente aveva contestato:

  • l’attribuzione di una condanna per il reato previsto dall’art. 624 c.p., sostenendo che la sentenza riguardasse una persona diversa;
  • la rilevanza di un episodio isolato di guida in stato di ebbrezza, deducendo che fosse stato dichiarato estinto per prescrizione e che non fosse comunque idoneo a dimostrare l’inaffidabilità del richiedente o una non compiuta integrazione nella comunità nazionale.

Riapertura dell’istruttoria e concessione della cittadinanza

Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero dell’interno ha riferito di avere riaperto l’istruttoria alla luce degli elementi forniti con il ricorso. All’esito del riesame, il 5 dicembre 2023 è stato adottato il decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso alla Prefettura competente per la notifica all’interessato.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita perseguito. La riapertura dell’istruttoria e il rilascio della cittadinanza hanno infatti integralmente soddisfatto l’interesse azionato mediante il ricorso.

Il parere richiama la distinzione tra sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere, già affermata dal Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 9 gennaio 2024, n. 303. La cessazione della materia del contendere si verifica quando l’attività successiva della pubblica amministrazione determina un assetto integralmente satisfattivo dell’interesse controverso; la sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando l’annullamento dell’atto impugnato è divenuto sostanzialmente inutile o quando l’interesse alla decisione viene meno per altre ragioni.

Conclusione

Poiché l’amministrazione ha successivamente concesso la cittadinanza italiana, il Consiglio di Stato ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Il parere non esamina nel merito le contestazioni relative ai precedenti penali, ormai superate dal provvedimento favorevole adottato in sede di riesame.

È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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