Cassazione Penale, Sentenza n. 33346/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare personale per il delitto di tentata estorsione. Propone due motivi principali: (1) violazione di legge e illogicità della motivazione per non avere tenuto conto di elementi nuovi e preesistenti (interrogatorio ex art. 415-bis del coindagato Tremolada e documentazione di corrispondenza) che dimostrerebbero che le richieste erano parte di una trattativa negoziale e non di estorsione; si deduce inoltre che autorizzazioni e valutazioni compiute da autorità svizzere avvalorerebbero la liceità dell'azione civile e la non punibilità secondo la legge elvetica; (2) violazione di legge e mancata motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari, con richiamo all'estinzione della controversia civile a seguito di transazione che renderebbe impossibile la reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva aderito alla valutazione del GIP e del precedente giudicato cautelare in ordine alla riconducibilità dell'operazione alla tentata estorsione (art. 629 c.p.). La Corte ha richiamato il principio della preclusione endoprocessuale delle questioni già decise nelle impugnazioni cautelari, ritenendo improcedibile la rinnovata valutazione delle stesse circostanze con argomenti diversi. Ha escluso rilievo decisivo alle argomentazioni basate sulle statuizioni di autorità straniere e ha considerato non tempestive le sopravvenienze processuali attinenti all'estinzione del giudizio civile, che avrebbero dovuto essere proposte al giudice competente nei termini procedurali appropriati. In conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello al Tribunale del riesame avverso le decisioni del GIP in materia cautelare; richiamato per il limite dell'effetto devolutivo e per i termini e ambiti di decisione dell'appello cautelare.
art. 629 cod. pen.
Riguarda il reato di estorsione; la Corte conferma la sussistenza di gravi indizi in ordine al tentativo di estorsione, ritenendo che le richieste economiche e patrimoniali e l'azione strumentale fossero idonee a costringere la controparte.
art. 56 cod. pen.
Regola il tentativo; applicata congiuntamente all'art. 629 c.p. per qualificare la condotta come tentata estorsione.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati dalle censure difensive come presunte violazioni formali nella motivazione e nella mancata valutazione degli elementi; la Corte però ritiene infondate tali doglianze poiché la motivazione dei giudici di merito è congrua e non omissiva.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Si riferisce all'interrogatorio del coindagato; le dichiarazioni rese dal coindagato Tremolada sono state valutate in sede di merito ma ritenute non dirimenti rispetto alla posizione del dominus Coppola.
art. 2932 cod. civ.
Norma sul comando di adempimento specifico o azione costitutiva menzionata per descrivere l'azione civile ritenuta strumentale; i giudici di merito l'hanno valutata come strumento coattivo e non come titolo di liceità penale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato ai fini di sintesi del ricorso; norma procedurale usata per il riassunto dei motivi in cassazione.
art. 125, art. 581, comma 1, lett. d), art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norme richiamate in merito all'inammissibilità e ai limiti procedurali dell'appello e del ricorso, utilizzate per motivare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; applicata in sede di cassazione nei confronti del ricorrente.
Massime di principio
- Le decisioni cautelari divenute definitive nelle impugnazioni previste dalla legge producono un effetto di preclusione endoprocessuale: non è possibile riesaminare le stesse questioni già decise presentando argomenti nuovi che in realtà sono semplici riformulazioni di questioni già trattate.
- Per incidere sulla misura cautelare tramite elementi sopravvenuti è necessario allegare e proporre tempestivamente tali elementi al giudice competente e dimostrare che siano realmente novativi e decisivi rispetto al giudicato cautelare.
- Le dichiarazioni di coindagati o i chiarimenti resi da professionisti non estendono automaticamente la loro efficacia esimente al cosiddetto dominus: il ruolo, la complessità dell'azione e la prova di direzione/coordinamento sono valutati separatamente per ciascun soggetto.
- I provvedimenti o le valutazioni di autorità straniere hanno, in assenza di riconoscimento o di efficacia diretta nel nostro ordinamento, un valore meramente suggestivo e non vincolante per la valutazione della rilevanza penale in Italia.
- L'estinzione o la definizione della controversia civile non elimina automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari se permangono elementi di pericolo di reiterazione del reato o se il giudice penale ha già fondatamente motivato il periculum libertatis.
- In sede di Cassazione non è consentito un sindacato sulle valutazioni di merito e sull'apprezzamento delle prove se la censura si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti; la Corte di legittimità controlla la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non la riscostruzione fattuale.
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