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Sentenza

Sentenza del 14/07/2017 n. 3166 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Detrazione Iva - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la detrazione dell'IVA nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti, cioè operazioni nelle quali la cessione o la prestazione è effettivamente avvenuta, ma è stata fatturata da un soggetto diverso da quello che l'ha realmente eseguita. Il punto centrale è la ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche mediante presunzioni e indizi, che il soggetto indicato in fattura non era il reale cedente o prestatore e che l'operazione si inseriva in una frode. Successivamente, il contribuente deve dimostrare di non essere stato consapevole della frode e di non aver potuto ragionevolmente conoscerla o superare l'ignoranza circa il carattere fraudolento delle operazioni pregresse.

La decisione

Il principio affermato è che la detrazione dell'IVA non può essere negata automaticamente per la sola irregolarità soggettiva della fattura. La detrazione viene meno soltanto se è provato che l'operazione faceva parte di una frode e che il cessionario o committente ne era consapevole oppure avrebbe dovuto esserne consapevole usando l'ordinaria diligenza. L'Amministrazione deve quindi fornire previamente elementi concreti, anche indiziari, sulla frode e sulla non corrispondenza tra fatturante e reale esecutore; il contribuente deve poi dimostrare la propria estraneità e l'impossibilità di conoscere la frode.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sul diritto alla detrazione

    Il diritto alla detrazione viene meno quando sia dimostrato che l'operazione si inserisce in una frode della quale il cessionario è consapevole o di cui avrebbe dovuto avere consapevolezza.

    La detrazione può essere disconosciuta solo in presenza di una frode dimostrata e della consapevolezza, effettiva o potenziale, del contribuente; non è sufficiente la mera irregolarità formale o la diversa identità tra fatturante e reale esecutore.

  • Principio generale sull'onere della prova

    Grava, pertanto, sull'Amministrazione finanziaria, l'onere di provare, anche in via indiziaria, che la prestazione non è stata resa dal fatturante.

    L'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della contestazione, inclusa la soggettiva inesistenza dell'operazione e il collegamento con una frode; solo dopo tale dimostrazione il contribuente è tenuto a fornire la prova della propria buona fede.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non può negare automaticamente la detrazione IVA: deve dimostrare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che il fatturante non era il reale prestatore o cedente e che vi era una frode.
  • Una volta fornita tale prova, il contribuente deve dimostrare di aver agito in buona fede e di non aver potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, il carattere fraudolento dell'operazione.
  • La mera presenza di anomalie commerciali, fiscali o formali non è sufficiente da sola a escludere la detrazione se non dimostra anche la consapevolezza, o la conoscibilità, della frode da parte del contribuente.
  • Per tutelare il diritto alla detrazione è opportuno conservare documentazione sull'effettività dell'operazione, sull'identità e affidabilità del fornitore, sui pagamenti, sulla consegna dei beni o sull'esecuzione dei servizi e sui controlli normalmente esigibili nel settore.

Testo integrale

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