Sentenza del 14/07/2017 n. 3166 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Detrazione Iva - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la detrazione dell'IVA nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti, cioè operazioni nelle quali la cessione o la prestazione è effettivamente avvenuta, ma è stata fatturata da un soggetto diverso da quello che l'ha realmente eseguita. Il punto centrale è la ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche mediante presunzioni e indizi, che il soggetto indicato in fattura non era il reale cedente o prestatore e che l'operazione si inseriva in una frode. Successivamente, il contribuente deve dimostrare di non essere stato consapevole della frode e di non aver potuto ragionevolmente conoscerla o superare l'ignoranza circa il carattere fraudolento delle operazioni pregresse.
La decisione
Il principio affermato è che la detrazione dell'IVA non può essere negata automaticamente per la sola irregolarità soggettiva della fattura. La detrazione viene meno soltanto se è provato che l'operazione faceva parte di una frode e che il cessionario o committente ne era consapevole oppure avrebbe dovuto esserne consapevole usando l'ordinaria diligenza. L'Amministrazione deve quindi fornire previamente elementi concreti, anche indiziari, sulla frode e sulla non corrispondenza tra fatturante e reale esecutore; il contribuente deve poi dimostrare la propria estraneità e l'impossibilità di conoscere la frode.
Norme richiamate
Disciplina IVA sul diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione viene meno quando sia dimostrato che l'operazione si inserisce in una frode della quale il cessionario è consapevole o di cui avrebbe dovuto avere consapevolezza.
La detrazione può essere disconosciuta solo in presenza di una frode dimostrata e della consapevolezza, effettiva o potenziale, del contribuente; non è sufficiente la mera irregolarità formale o la diversa identità tra fatturante e reale esecutore.
Principio generale sull'onere della prova
Grava, pertanto, sull'Amministrazione finanziaria, l'onere di provare, anche in via indiziaria, che la prestazione non è stata resa dal fatturante.
L'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della contestazione, inclusa la soggettiva inesistenza dell'operazione e il collegamento con una frode; solo dopo tale dimostrazione il contribuente è tenuto a fornire la prova della propria buona fede.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non può negare automaticamente la detrazione IVA: deve dimostrare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che il fatturante non era il reale prestatore o cedente e che vi era una frode.
- Una volta fornita tale prova, il contribuente deve dimostrare di aver agito in buona fede e di non aver potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza, il carattere fraudolento dell'operazione.
- La mera presenza di anomalie commerciali, fiscali o formali non è sufficiente da sola a escludere la detrazione se non dimostra anche la consapevolezza, o la conoscibilità, della frode da parte del contribuente.
- Per tutelare il diritto alla detrazione è opportuno conservare documentazione sull'effettività dell'operazione, sull'identità e affidabilità del fornitore, sui pagamenti, sulla consegna dei beni o sull'esecuzione dei servizi e sui controlli normalmente esigibili nel settore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 190 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 197 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 14 lug 2017Sentenza del 14/07/2017 n. 199 - Corte Costituzionale
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →