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Ordinanza

Ordinanza n. 161/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - dell’“Avviso per l’avvio del processo di circolarizzazione del debito verso i fornitori delle Aziende del sistema sanitario regionale, ex art. 16 septies del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con Legge n. 215 del 17 dicembre 2021”, pubblicato sul portale della Regione Calabria in data 11 ottobre 2022 e comunicato a mezzo pec il 12 ottobre 2022, nella parte in cui ha esteso il predetto processo di circolarizzazione del debito anche alle “ulteriori fatture/partite creditorie successive alla data del 31.12.2020 e ancora aperte (non pagate e/o non transatte) al 31.07.2022”; - del documento “FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – F.A.Q.”, pubblicato sul portale della Regione Calabria all'indirizzo https://sisr-ap.sisr.regione.calabria.it/ nella parte in cui è stato comunque previsto che le partite creditorie maturate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 luglio 2022 “sono richieste”, anziché precisare che la relativa indicazione è nella facoltà del creditore; - della nota prot. n. 505161 del 15 novembre 2022, con la quale la Regione Calabria ha riscontrato l'istanza di annullamento in autotutela formulata da BFF Bank S.p.A. in data 20 ottobre 2022, nella parte in cui fa riferimento alla “richiesta aggiuntiva” rispetto a quanto espressamente previsto ex lege; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito.

Giustizia amministrativa202201691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso regionale di avvio del processo di circolarizzazione del debito sanitario, nella parte relativa alle partite creditorie successive al 31 dicembre 2020, nonché FAQ e nota di riscontro all’istanza di autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’Avviso regionale relativo al processo di circolarizzazione del debito verso i fornitori del sistema sanitario regionale, contestandone l’estensione alle ulteriori fatture o partite creditorie successive al 31 dicembre 2020 e ancora aperte al 31 luglio 2022. Ha dedotto l’illegittimità dell’estensione rispetto al perimetro temporale previsto dall’art. 16 septies del d.l. n. 146/2021, che riguarda il solo debito iscritto fino al 31 dicembre 2020. Sono stati inoltre impugnati, per connessione, il documento FAQ, nella parte in cui qualificava come richieste le indicazioni relative alle partite creditorie maturate dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2022, e la nota regionale di riscontro all’istanza di autotutela. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile carenza di interesse, poiché l’inclusione delle partite successive al 31 dicembre 2020 non sembrerebbe idonea a produrre l’effetto estintivo previsto dalla legge. Ha inoltre prospettato il difetto di giurisdizione amministrativa qualora la controversia riguardasse l’estinzione o l’esistenza concreta di crediti sorti dopo tale data, trattandosi di diritti soggettivi di credito devoluti al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 16 septies del d.l. n. 146/2021 limiti il processo di ricognizione al debito iscritto fino al 31 dicembre 2020 e che l’eventuale sottoposizione alla circolarizzazione di crediti successivi non possa determinare l’effetto estintivo previsto dalla legge, risolvendosi, al più, in una ricognizione contabile. Da ciò ha desunto la possibile assenza di un interesse attuale e concreto all’impugnazione dell’Avviso. Il Collegio ha altresì rilevato che, ove l’amministrazione dichiarasse in via di fatto l’estinzione dei crediti successivi o ne contestasse l’esistenza, la questione inciderebbe su posizioni di diritto soggettivo e apparterrebbe alla giurisdizione del giudice ordinario. In applicazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto tali questioni rilevate d’ufficio alle parti, assegnando 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie.

Norme richiamate

  • art. 16 septies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215

    debito iscritto fino al 31 dicembre 2020

    La disposizione delimita il processo di ricognizione al debito iscritto fino al 31 dicembre 2020 e collega alla mancata risposta del fornitore entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022 l’effetto per cui il credito si intende non dovuto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, prima di decidere su una questione rilevata d’ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa limita una procedura di ricognizione del debito a crediti sorti o iscritti entro una determinata data, l’effetto estintivo previsto dalla legge non può essere esteso a crediti successivi mediante un atto amministrativo.
  • La sottoposizione a una procedura di circolarizzazione di crediti successivi al limite temporale previsto dalla legge, se priva di effetti estintivi o conformativi della pretesa, può costituire una mera attività amministrativa di ricognizione contabile e non incidere direttamente sulla posizione del creditore.
  • L’impugnazione di un atto amministrativo è inammissibile per carenza di interesse quando l’atto, per i limiti derivanti dalla legge, non è concretamente idoneo a produrre l’effetto lesivo prospettato dal ricorrente.
  • Le controversie relative all’esistenza, all’estinzione o alla contestazione di diritti di credito nei confronti del Servizio sanitario regionale appartengono alla giurisdizione ordinaria, quando non siano in discussione poteri autoritativi dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieLegittimazione e interesse a ricorrereGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentale

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