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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05525/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato tra le parti il 6 aprile 2005. Il committente chiedeva, da un lato, la penale per il ritardo nell’ultimazione dei lavori, assumendo che l’opera fosse stata consegnata oltre il termine contrattuale del 18 maggio 2005; dall’altro, il risarcimento ex artt. 1667 e 1668 c.c. per difformità e vizi riscontrati dal CTU nel 2009; infine contestava il rigetto della domanda dell’appaltatore per il pagamento di lavori extra contratto. La Corte d’appello aveva negato la penale, ritenendo non provato il ritardo e valorizzando una presunzione di tempestiva consegna desunta dal pagamento del saldo subito dopo il termine contrattuale; aveva inoltre negato il risarcimento per vizi perché non era stata provata l’imputabilità dei difetti all’appaltatore; infine aveva escluso l’esistenza di lavori non contrattualizzati. In Cassazione il ricorrente principale ha dedotto, con cinque motivi, violazioni di legge e vizi motivazionali sulla penale e sui vizi dell’opera, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ragionamento presuntivo e nell’imporre al committente l’onere di provare la colpa dell’appaltatore e l’imputabilità dei difetti. L’appaltatore ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando che fosse stata erroneamente respinta la sua domanda di pagamento per lavori extra contratto, sostenendo che la CTU e gli atti di causa avrebbero invece mostrato l’esecuzione di alcune opere ulteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, ma ha accolto il quinto motivo relativo alla domanda risarcitoria per vizi/difformità dell’opera. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha ritenuto corretto il rigetto delle censure sulla penale perché dirette contro una ratio decidendi diversa da quella effettiva della sentenza di merito, e ha confermato l’inammissibilità delle doglianze incidentali sui lavori extra contratto per difetto di specificità e perché non proposte con le corrette censure in appello. È invece stato affermato che, in tema di appalto, una volta provata dal committente l’esistenza dei vizi o difformità dell’opera, spetta all’appaltatore dimostrare che essi non gli sono imputabili, poiché la sua colpa è presunta fino a prova contraria.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per escludere che il committente, nell’azione per vizi/difformità dell’opera, debba provare la colpa dell’appaltatore, poiché la responsabilità contrattuale comporta presunzione di colpa del debitore fino a prova contraria.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato con riferimento alla clausola penale per il ritardo nell’esecuzione dei lavori e alle censure sulla sua debenza.

  • art. 2697 c.c.

    Utilizzato per il riparto dell’onere della prova: il committente deve provare l’esistenza dei vizi/difformità; spetta all’appaltatore dimostrare la non imputabilità dei vizi. In relazione alla penale, le doglianze sono state ritenute fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 9 l. 46/1990

    Citato nel primo motivo del ricorso principale come norma asseritamente violata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo del ricorso principale e nel ricorso incidentale, ma le censure sono state dichiarate inammissibili o prive di decisività rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per asserito difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello chiara e lineare, quindi insindacabile nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 1182 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale insieme ad altre norme sugli effetti del contratto e dell’inadempimento, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 1659 c.c.

    Citato nella doglianza sulla penale, in relazione alle variazioni dell’opera e al termine di consegna.

  • art. 1660 c.c.

    Citato nella doglianza sulla penale in tema di variazioni e modifiche nel corso dell’appalto.

  • art. 1661 c.c.

    Citato nella doglianza sulla penale in tema di variazioni e modifiche del progetto d’appalto.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo del ricorso principale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non correlata alla reale ratio decidendi.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato in relazione alla garanzia per vizi e difformità dell’opera; la Corte ha accolto la censura sul punto del riparto dell’onere probatorio.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di risarcimento per vizi/difformità dell’opera; la Corte ha affermato che, provati i vizi dal committente, l’appaltatore deve provare la non imputabilità.

  • art. 360 c.p.c. n. 4

    Richiamato nelle censure di nullità della sentenza e di violazione processuale, ma le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 360 c.p.c. n. 5

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi; le censure sono state ritenute inammissibili o coincidenti con doglianze non scrutinabili in cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per il difetto di specificità della censura incidentale sul travisamento della CTU.

  • art. 100 c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibili per difetto di interesse i motivi che non colpivano la vera ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale; la censura è stata ritenuta inammissibile anche perché non proposta nei gradi di merito rilevanti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e della CTU spetta al giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione al ricorso alle presunzioni semplici, rimesso alla valutazione del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha ribadito che la scelta dei fatti e la valutazione delle presunzioni semplici spettano al giudice di merito, se la motivazione è adeguata.

  • art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili le censure che non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché difettano di interesse ex art. 100 c.p.c.
  • La valutazione del materiale probatorio, inclusa l’opportunità di ricorrere a presunzioni semplici e il peso da attribuire alle prove testimoniali o alla consulenza tecnica, è riservata al giudice di merito e, se motivata in modo adeguato, non è sindacabile in cassazione.
  • Nell’appalto, il committente che agisce per i rimedi di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. deve provare l’esistenza dei vizi o difformità dell’opera; una volta assolto tale onere, la colpa dell’appaltatore si presume fino a prova contraria e grava su quest’ultimo dimostrare la non imputabilità dei difetti.
  • Il rigetto della domanda di pagamento di lavori extra contratto può essere confermato quando il giudice di merito accerti, sulla base della relazione del CTU e dei chiarimenti resi, che non risulta provata l’esecuzione delle opere ulteriori, trattandosi del fatto costitutivo del diritto al corrispettivo.
  • Le presunzioni semplici sono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito: la loro costruzione logica e la scelta dei fatti indizianti non sono censurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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