Sentenza n. 2267/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, quanto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle somme corrisposte a titolo di restitutio in integrum
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'integrale ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, confermata in appello, che aveva imposto al Ministero della Giustizia la reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto e il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento alla reintegrazione. La ricorrente ha dedotto che il Ministero, pur avendo corrisposto le somme arretrate, non aveva perfezionato la regolarizzazione contributiva, in particolare per il mancato inoltro all'INPS delle denunce previdenziali UNIEMENS/ListaPosPA relative ai periodi interessati. Ha chiesto l'ordine di versamento e di regolarizzazione di tutti i contributi dovuti, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero ha sostenuto di avere già versato gli importi contributivi, anche mediante ordinativi di pagamento estinti in favore dell'INPS e dell'INPDAP. Successivamente, tuttavia, ha riconosciuto che era necessario un ulteriore adempimento amministrativo, consistente nell'invio delle denunce previdenziali UNIEMENS, non ancora perfezionato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che, per stessa ammissione dell'Amministrazione, il procedimento esecutivo relativo ai contributi previdenziali non era ancora perfezionato a causa del mancato inoltro all'INPS delle denunce UNIEMENS. Ha quindi dichiarato persistente l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L'obbligo comprende anche gli oneri accessori, incluse le eventuali spese e i diritti successivi all'emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione; sono invece escluse le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza è rimesso alla scelta del creditore. Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si insedi entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi sessanta giorni. Non è stata fissata una penalità di mora, ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta per assicurare l'esecuzione in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre oneri di legge, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'ottemperanza costituisce lo strumento processuale appropriato per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso esaminato, del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario avente contenuto amministrativamente eseguibile; il ricorso a strumenti esecutivi diversi resta una libera scelta del creditore e non comporta il riconoscimento delle relative spese come oneri dell'ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato entro un termine e di nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla memoria depositata dalla ricorrente prima della decisione.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Indicato con riferimento al termine per la presentazione della parcella relativa al compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'esecuzione di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione il versamento di contributi previdenziali non si esaurisce nel pagamento delle somme eventualmente dovute all'ente previdenziale, ma richiede anche il perfezionamento degli adempimenti dichiarativi e contributivi necessari al corretto aggiornamento della posizione assicurativa dell'interessato.
- Quando, nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione ammette che manca un adempimento necessario al completo esito della procedura esecutiva, il giudice può dichiarare persistente l'obbligo di esecuzione del giudicato e assegnare un termine specifico per il suo integrale adempimento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento sostitutivo per il caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, con facoltà di delega a un funzionario dell'ufficio individuato.
- Nell'ottemperanza sono ricompresi gli oneri accessori e le spese necessarie per conseguire il passaggio in giudicato e la registrazione del titolo; non sono invece automaticamente dovute le spese sostenute dal creditore per strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza, se riconducibili a una sua libera scelta.
- La nomina di un commissario ad acta può essere ritenuta misura sufficiente ad assicurare l'esecuzione del giudicato in tempi ragionevoli, escludendo la necessità di fissare anche una penalità di mora.
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