Sentenza n. 1293/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Crotone che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivamente 2.000 euro per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 luglio 2024, con l’indicazione del codice fiscale e delle annualità, secondo le istruzioni dell’Ufficio scolastico regionale, ed era passata in giudicato, come attestato il 17 giugno 2025. Il Ministero si è costituito sostenendo che la ricorrente non aveva osservato l’iter previsto dal portale dedicato e che, pertanto, non sussisteva l’inadempimento. Il TAR ha tuttavia rilevato il decorso del termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della sentenza e il perdurante mancato adempimento dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire integralmente, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, la pronuncia del Tribunale di Crotone, secondo le prescrizioni contenute nel giudicato. Per l’eventualità di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Le spese e i compensi dell’eventuale attività commissariale sono stati posti a carico dell’Amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1 della legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, pari a 500 euro annui per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola secondo cui i compensi e le spese del commissario ad acta sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disciplina richiamata dal giudice in materia di compensi e spese dell’attività commissariale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario non sia stata integralmente eseguita dall’amministrazione, una volta decorso il termine di moratoria previsto dalla legge.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione, corredata degli elementi necessari per l’esecuzione secondo le istruzioni amministrative applicabili, e il successivo decorso del termine di moratoria consentono di ravvisare l’inadempimento dell’amministrazione, salvo che questa dimostri l’effettiva esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La disciplina che pone a carico dell’amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell’attività commissariale, ritenendoli compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001.
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