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Sentenza

Sentenza n. 999/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, n. 301 del 1° marzo 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva respinto l'impugnazione di una cartella di pagamento e dell'ordinanza-ingiunzione presupposta relativa alla sanzione pecuniaria per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore e agente della riscossione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha dedotto due motivi. Con il primo ha censurato la sentenza di primo grado sostenendo che la cartella di pagamento fosse nulla o annullabile per l'irrituale notificazione degli atti presupposti, ossia dell'ordinanza di demolizione e dell'ordinanza-ingiunzione, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Ha affermato che mancassero sugli avvisi di ricevimento le annotazioni dell'agente postale relative all'accesso presso il domicilio, alle ragioni della mancata consegna e alla spedizione delle raccomandate informative. Con il secondo motivo ha riproposto la censura di merito contro l'ordinanza-ingiunzione, deducendo violazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, erroneità dei presupposti, manifesta ingiustizia e carenza di potere. La doglianza di merito era stata prospettata sul presupposto che l'ordinanza-ingiunzione non fosse stata validamente notificata e fosse stata conosciuta soltanto mediante la cartella.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la notificazione ex art. 140 c.p.c. di entrambe le ordinanze. Tale procedimento richiede il deposito della copia presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e la spedizione della raccomandata informativa; la notificazione si perfeziona con il completamento di tutti e tre gli adempimenti. Nel caso concreto, le relate attestavano l'assenza della destinataria e delle persone abilitate a ricevere l'atto, gli avvisi risultavano affissi alla porta dell'abitazione con indicazione delle ragioni della mancata consegna e vi era prova della spedizione delle raccomandate mediante cartoline compilate e timbrate dal messo comunale, pubblico ufficiale munito di poteri certificatori. Non era necessaria, ai fini della prova della spedizione, l'indicazione o il timbro dell'ufficio postale di distribuzione né la firma dell'incaricato postale. Conseguentemente, non sussisteva la dedotta nullità della cartella per omessa notificazione degli atti prodromici. La seconda censura è stata dichiarata assorbita, poiché l'ordinanza-ingiunzione, correttamente notificata, avrebbe dovuto essere impugnata autonomamente e immediatamente. In ogni caso, la contestazione proposta solo nel 2022, dopo la notifica della cartella del 9 novembre 2021, era tardiva: l'atto doveva ritenersi conosciuto o conoscibile dall'8 gennaio 2018, dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa, con proroga al giorno successivo per la scadenza domenicale, sicché il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. era ampiamente decorso. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate - riscossione non è stata esaminata, perché assorbita dall'infondatezza dell'appello e comunque riproposta oltre il termine di cui all'art. 101, comma 2, c.p.a. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

    La notificazione per irreperibilità temporanea si perfeziona soltanto con il compimento cumulativo del deposito presso la casa comunale, dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e della spedizione della raccomandata informativa.

  • sentenza Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione nella parte in cui faceva perfezionare la notificazione per il destinatario con la sola spedizione della raccomandata informativa; il perfezionamento avviene con il ricevimento della raccomandata o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    È la disposizione posta a fondamento della sanzione pecuniaria irrogata dal Comune per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione; la relativa censura di merito non è stata esaminata perché tardiva.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine di sessanta giorni per impugnare l'ordinanza-ingiunzione decorre dalla sua corretta notificazione; la contestazione proposta dopo la successiva cartella di pagamento è irricevibile per tardività.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, riproposta oltre il termine previsto, non è stata esaminata, essendo comunque assorbita dall'infondatezza dell'appello.

Massime di principio

  • La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede cumulativamente il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o della sede del destinatario e la spedizione della raccomandata informativa; il procedimento si perfeziona soltanto con il completamento di tutti tali adempimenti.
  • La prova della spedizione della raccomandata informativa può risultare dalla cartolina compilata e timbrata dal messo comunale, quale pubblico ufficiale munito di poteri certificatori; non sono indispensabili il timbro dell'ufficio postale di distribuzione, la firma dell'addetto postale o ulteriori annotazioni dell'agente postale, quando la documentazione attesta la spedizione da parte del messo.
  • Una volta correttamente notificato l'atto amministrativo presupposto, il destinatario deve impugnarlo entro il termine decadenziale decorrente dalla notificazione; non può differire la contestazione nel merito fino alla notificazione della successiva cartella di pagamento.
  • La contestazione dell'atto presupposto mediante impugnazione della cartella è ammissibile, nei limiti riconosciuti dall'ordinamento, solo quando l'atto presupposto non sia stato validamente notificato; se la notificazione è stata perfezionata, l'impugnazione tardiva dell'atto presupposto è irricevibile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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