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Sentenza

Sentenza n. 14957/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento della determinazione dirigenziale numero repertorio QD/858/2023 numero prot. QD/11667/2023 emessa da Roma Capitale in data 14.04.2023 e notificata in data 17.04.2023.

Giustizia amministrativa202309920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di avvio del procedimento per la cessazione dell'attività di pubblico spettacolo e sospensione dell'attività, nonché successivo annullamento dell'archiviazione del procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, titolare di una SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, contestava la determinazione con cui Roma Capitale aveva avviato il procedimento per la cessazione dell'attività di pubblico spettacolo, ritenuta esercitata senza titolo autorizzatorio, a seguito di un sopralluogo della Polizia Locale nel corso del quale erano state rilevate circa 200 persone intente a ballare, tavoli e sedie accantonati, casse acustiche e luci psichedeliche. La ricorrente deduceva: violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 21-nonies l. 241/1990, del diritto di difesa, del contraddittorio, dei principi di buona fede e correttezza e del legittimo affidamento, sostenendo di aver rinunciato all'accesso agli atti e alla proroga per presentare osservazioni sulla base di rassicurazioni circa l'archiviazione del procedimento; violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990, per mancata comunicazione del rapporto informativo e del verbale sotteso; errore nei presupposti, contraddittorietà, carenza motivazionale, erronea interpretazione dei fatti, violazione degli artt. 68 e 80 TULPS e difetto di istruttoria, assumendo che fosse in corso una festa privata e non un'attività di discoteca. Roma Capitale eccepiva l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il procedimento avviato con la determinazione impugnata era stato successivamente concluso con una nuova determinazione, autonomamente impugnata dalla società in altro giudizio, nel quale erano stati impugnati anche gli atti presupposti oggetto del presente processo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. Il Collegio ha rilevato che Roma Capitale aveva adottato, nelle more, la determinazione conclusiva del procedimento avviato con l'atto impugnato e che la società aveva impugnato tale provvedimento conclusivo con ricorso autonomo, reiterando in quella sede le contestazioni rivolte anche agli atti presupposti, tra cui quelli oggetto del presente giudizio. Di conseguenza, è venuta meno qualsiasi utilità concreta, strumentale o morale residua derivante da una pronuncia sugli atti precedenti, ormai assorbiti nel procedimento concluso e devoluti al nuovo giudizio. L'improcedibilità è stata dichiarata ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della condotta processuale delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la dichiarazione è stata applicata perché il provvedimento conclusivo del procedimento e gli atti presupposti erano stati impugnati in un autonomo giudizio, rendendo priva di utilità la decisione nel presente processo.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento e alla contestata mancata trasmissione degli atti presupposti; il TAR non ha esaminato tali censure per l'improcedibilità del ricorso.

  • artt. 9 e 10 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in materia di partecipazione procedimentale e diritto di presentare osservazioni; le relative questioni non sono state decise nel merito.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'annullamento dell'archiviazione del procedimento; il TAR non ha esaminato la censura.

  • artt. 68 e 80 TULPS

    Richiamati dalla ricorrente riguardo alla necessità dei titoli autorizzatori per l'attività di pubblico spettacolo; il TAR non ha esaminato la fondatezza della relativa doglianza.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta il provvedimento conclusivo del procedimento cui si riferiscono gli atti impugnati e il ricorrente impugna anche tale provvedimento in un autonomo giudizio, viene meno l'utilità concreta, strumentale o morale della decisione sugli atti precedenti; il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando il ricorrente abbia riproposto, nel giudizio autonomo contro il provvedimento conclusivo, le contestazioni relative agli atti presupposti già impugnati nel processo originario, poiché una pronuncia in quest'ultimo non arrecherebbe alcuna utilità residua.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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