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Risoluzione

Risoluzione n. 227 del 21/08/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione dei progetti e dei diritti di proprietà intellettuale come prestazione di servizi immateriale e la considera imponibile in Italia, poiché l’utilizzo avviene nel territorio dello Stato tramite produzione e commercializzazione dei vaccini. Esclude inoltre la possibilità di recuperare successivamente l’IVA per la parte di corrispettivo riferita a ricerche non produttive di risultati commercializzabili.

Cessione di progetti di sviluppo farmaci e territorialità IVA ex art. 7 DPR 633/72

Cessione di progetti di sviluppo farmaci e trattamento IVA

La risoluzione esamina un interpello presentato da ALFA S.r.l. in relazione alla cessione onerosa a una società svizzera di progetti di sviluppo di vaccini e dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Il tema centrale è la qualificazione dell’operazione ai fini IVA e la sua territorialità ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 633/1972.

Fatti oggetto dell’interpello

ALFA S.r.l., operante nei settori della ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di vaccini, ha ceduto separatamente a una società svizzera due gruppi di progetti relativi a possibili prodotti farmaceutici:

  • una prima cessione riguarda progetti riferiti a due prodotti per i quali la commercializzazione è ritenuta probabile;
  • una seconda cessione riguarda progetti per prodotti con possibilità di commercializzazione più remota.

La società precisa che i diritti trasferiti non sono stati iscritti all’attivo patrimoniale, in quanto i relativi costi di ricerca e sviluppo sono stati prudenzialmente imputati a conto economico. La società svizzera, inoltre, dovrebbe acquisire il brevetto degli eventuali vaccini sviluppati e commercializzarli sia sul mercato italiano sia sul mercato mondiale, presumibilmente commissionandone la produzione alla stessa ALFA.

Tesi del contribuente

La società istante ritiene che le cessioni configurino prestazioni di servizi immateriali ai sensi dell’art. 3, secondo comma, n. 2) del D.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza, esse sarebbero imponibili in Italia ai sensi dell’art. 7, commi terzo e quarto, lett. d), perché i diritti sarebbero “utilizzati” nel territorio dello Stato.

Secondo l’istante, tale utilizzo deriverebbe dal fatto che i vaccini eventualmente sviluppati verrebbero prodotti per il mercato mondiale in Italia e che la stessa ALFA potrebbe occuparsi della commercializzazione per il mercato italiano.

Per i progetti meno avanzati, rispetto ai quali la futura commercializzazione è più incerta, la società ipotizza la possibilità di recuperare l’IVA nella misura riferibile alla quota di corrispettivo imputabile a ricerche non suscettibili di utilizzazione, una volta effettuata la relativa quantificazione.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia condivide innanzitutto la qualificazione dell’operazione come prestazione di servizi rientrante nell’art. 3, secondo comma, n. 2) del D.P.R. n. 633/1972. Tale conclusione deriva dai contratti esaminati, dai quali risulta che il cedente è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e che tali diritti sono irrevocabilmente trasferiti alla società svizzera.

Territorialità e concetto di utilizzo

La disciplina territoriale applicabile è quella dell’art. 7, quarto comma, lett. d) e f) del D.P.R. n. 633/1972. In sintesi, le prestazioni rese a un committente domiciliato in un Paese extracomunitario, come la Svizzera, sono imponibili in Italia se utilizzate nel territorio dello Stato.

L’Agenzia precisa che, nel caso concreto, il trasferimento dei progetti e dei diritti è finalizzato alla successiva produzione e commercializzazione dei vaccini ricavabili da tali progetti. Pertanto, il luogo di utilizzo della prestazione coincide:

  • con il luogo in cui avverrà la produzione industriale dei vaccini;
  • con il luogo in cui sarà effettuata la loro commercializzazione.

Poiché la stessa società istante ammette che la produzione avverrà in Italia e che la commercializzazione interesserà sia il mercato italiano sia quello mondiale, l’Agenzia conclude che entrambi i contratti sono imponibili ad IVA in Italia, in quanto prestazioni di servizi utilizzate nel territorio dello Stato.

Esclusione del recupero successivo dell’IVA

L’Agenzia non condivide la tesi della società circa il recupero dell’IVA relativa alla parte di corrispettivo riferita a ricerche non produttive di risultati commercializzabili. Secondo la risoluzione, il criterio dell’utilizzo va verificato al momento dell’effettuazione dell’operazione e costituisce parte integrante della fattispecie imponibile.

Ne consegue che non è ammessa una successiva rettifica o ripresa dell’IVA in base all’eventuale mancato sviluppo commerciale di alcuni progetti.

Conclusione

La risoluzione afferma quindi che:

  • la cessione dei progetti e dei relativi diritti di proprietà intellettuale è una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2) del D.P.R. n. 633/1972;
  • tali prestazioni sono imponibili in Italia ex art. 7 del D.P.R. n. 633/1972, poiché utilizzate nel territorio dello Stato;
  • non è ammesso il recupero dell’IVA per la quota di corrispettivo riferita a ricerche che non conducano a prodotti commercializzabili.

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