Risoluzione n. 230 del 21/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’organizzazione di seminari enogastronomici, attività connesse e educational tour in Emilia Romagna rientra tra le prestazioni culturali/didattiche di cui all’art. 7, quarto comma, lett. b), D.P.R. 633/1972; se svolte all’estero, sono fuori campo IVA. Anche le attività complementari strettamente connesse seguono la medesima regola di territorialità.
Territorialità IVA per seminari e tour promozionali enogastronomici
Risoluzione n. 230/E del 21 agosto 2007: territorialità IVA per attività di promozione enogastronomica
La risoluzione esamina il regime IVA applicabile alle attività svolte da una società incaricata dalla Regione Emilia-Romagna di promuovere le eccellenze enogastronomiche regionali in Italia e all’estero. Il tema centrale è la qualificazione di tali prestazioni ai fini dell’art. 7 del D.P.R. n. 633/1972 e, conseguentemente, la loro rilevanza territoriale IVA.
Quesito posto dalla società
La società Alfa svolge, per conto della Regione Emilia Romagna, attività di promozione delle eccellenze enogastronomiche regionali in attuazione dell’art. 5 della Legge Regionale n. 16 del 1995. Le attività sono disciplinate da un contratto per la realizzazione di iniziative promozionali nei paesi europei e comprendono, in sintesi:
- seminari informativi;
- degustazioni guidate;
- partecipazione a manifestazioni fieristiche;
- educational tour nel territorio regionale.
Nel caso concreto, le parti avevano concordato quattro progetti: Regno Unito, Austria, Germania e Spagna. Tali progetti consistevano principalmente in seminari sulle eccellenze enogastronomiche regionali, eventi promozionali presso enoteche e ristoranti e un tour gastronomico in Emilia Romagna per giornalisti, finalizzato alla conoscenza dei prodotti e dei vini locali.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società riteneva che:
- le attività di organizzazione del seminario, tenuta del corso di degustazione gratuita, animazione e leisure fossero servizi "informativi" o "culturali";
- anche gli altri servizi, pur non avendo una connessione diretta con i risultati di vendita dei prodotti, potessero essere considerati informativi o culturali, escludendo quindi il carattere pubblicitario.
Sulla base di tale impostazione, il contribuente sosteneva che tutte le prestazioni rientrassero tra i servizi culturali, scientifici, didattici e ricreativi di cui all’art. 7, quarto comma, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 e che, se rese fuori dal territorio dello Stato, fossero escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
Attività contrattualmente previste e qualificazione delle prestazioni
L’Agenzia ricostruisce il contenuto del contratto e individua le attività previste:
- realizzazione di seminari informativi sulle eccellenze enogastronomiche regionali;
- coordinamento della partecipazione a manifestazioni fieristiche mediante animazione e acquisizione dello spazio espositivo;
- realizzazione di educational tour nel territorio regionale rivolti prevalentemente a giornalisti e operatori del settore;
- assistenza e coordinamento in loco durante i singoli eventi;
- acquisizione e spedizione dei prodotti;
- predisposizione e stampa del materiale informativo.
Secondo l’Agenzia, le attività principali sono quelle di realizzazione dei seminari e dei tour didattici; le ulteriori attività assumono invece carattere accessorio, di complemento e supporto rispetto alle prime.
Richiamo alla giurisprudenza europea e ai precedenti di prassi
Per le manifestazioni fieristiche, l’Agenzia richiama la sentenza della Corte di Giustizia del 9 marzo 2006, causa C-114/05, relativa all’organizzazione di saloni nautici. La Corte ha affermato che tali eventi rientrano tra le prestazioni aventi ad oggetto attività culturali, artistiche, scientifiche, di insegnamento e ricreative, territorialmente rilevanti nel luogo di materiale esecuzione.
La Corte ha inoltre chiarito che:
- tali prestazioni sono normalmente complesse e comprendono più servizi;
- sono dirette a una pluralità di destinatari;
- un salone o una fiera forniscono, in un luogo unico, informazioni complesse finalizzate a presentare informazioni, beni o eventi in modo idoneo a promuoverli presso i visitatori;
- le attività culturali, artistiche, scientifiche e di insegnamento includono anche le prestazioni rese dagli organizzatori e quelle a esse assimilabili.
L’Agenzia richiama anche la risoluzione n. 131 del 13 novembre 2006, relativa a una conferenza, nella quale era stato affermato che l’organizzazione dell’evento e le attività strettamente connesse costituiscono una prestazione relativa a un evento di natura culturale.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base degli elementi descritti, l’Agenzia conclude che:
- l’organizzazione di seminari enogastronomici e le attività connesse, come locazione degli spazi, coordinamento e servizi di hostess, rientrano nell’art. 7, quarto comma, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972;
- se tali prestazioni sono realizzate all’estero, sono fuori campo di applicazione IVA;
- analogo trattamento si applica all’organizzazione di tour informativi sui prodotti e sui vini locali destinati agli operatori del settore, in quanto prestazioni di carattere culturale o didattico;
- anche per tali tour valgono le medesime regole di territorialità previste per i seminari.
Esito finale
La risoluzione conferma quindi che le attività di promozione descritte, quando qualificabili come seminari o tour didattici/culturali e quando effettuate fuori dal territorio dello Stato, non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972. La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 21 ago 2007Risoluzione n. 227 del 21/08/2007
- Risoluzione · 21 ago 2007Risoluzione n. 228 del 21/08/2007
- Risoluzione · 21 ago 2007Risoluzione n. 229 del 21/08/2007
- Risoluzione · 22 ago 2007Risoluzione n. 234 del 22/08/2007
- Risoluzione · 22 ago 2007Risoluzione n. 233 del 22/08/2007
- Risoluzione · 22 ago 2007Risoluzione n. 232 del 22/08/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →