Sentenza n. 11952/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sez. IV-ter, n. 15005/2024, emessa all’esito del procedimento n. R.G. 16707/2023, passata in giudicato, con la quale veniva accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero e condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 15005/2024, relativa al silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento del titolo estero e alla condanna al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 15005/2024, passata in giudicato, con la quale era stata accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull’istanza di riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento sul sostegno e l’Amministrazione era stata condannata al pagamento di euro 400,00, oltre accessori, nonché alla refusione del contributo unificato ove versato. Il ricorrente ha lamentato sia la mancata conclusione del procedimento amministrativo nonostante la scadenza dei termini assegnati all’Amministrazione e al commissario ad acta, sia la mancata corresponsione delle spese processuali. Quanto al primo profilo, il ricorso è stato proposto autonomamente nelle forme del giudizio di ottemperanza ex artt. 114 e ss. c.p.a.; quanto al secondo, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del capo della sentenza relativo alle spese e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza relativa alla mancata esecuzione del capo della sentenza concernente l’accertamento del silenzio-inadempimento e l’obbligo di provvedere. Ha ritenuto che, nelle controversie già definite con il rito sul silenzio ex art. 117 c.p.a., la fase esecutiva costituisca un incidente interno al medesimo giudizio, da instaurare davanti al giudice della cognizione ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a., anche mediante la nomina di un commissario ad acta, e non attraverso un autonomo giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. Ha invece accolto la domanda relativa all’esecuzione della condanna alle spese processuali. Poiché la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata quale titolo esecutivo all’Avvocatura dello Stato e al Ministero, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’Amministrazione non aveva contestato l’inadempimento, il TAR ha ordinato al Ministero di pagare entro novanta giorni la somma dovuta. Ha precisato che il contributo unificato da rifondere ammonta a euro 300,00, trattandosi di giudizio in materia di silenzio-inadempimento, e non a euro 650,00 come richiesto. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora, fissandola in euro 20,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della condanna alle spese, decorrente dalla notificazione della sentenza al Ministero. Le spese del giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; non è il rito autonomamente utilizzabile per eseguire il capo di una sentenza resa sul silenzio quando l’esecuzione riguarda l’obbligo di provvedere, poiché tale fase deve essere introdotta nel giudizio ex art. 117 c.p.a.
art. 117, comma 4, c.p.a.
Configura la fase esecutiva della sentenza sul silenzio come incidente interno al giudizio principale, devoluto al giudice della cognizione, che può provvedere anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in euro 20,00 per ogni giorno di ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto il pagamento di somme da parte delle amministrazioni pubbliche.
art. 475 c.p.c.
Richiamato quanto all’attestazione di conformità della sentenza quale titolo esecutivo.
art. 196 undecies disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 475 c.p.c. per l’attestazione di conformità del titolo esecutivo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di avvisare le parti della possibile inammissibilità parziale del ricorso per la diversa modalità processuale utilizzata.
Massime di principio
- Quando una sentenza resa ai sensi dell’art. 117 c.p.a. accerta il silenzio-inadempimento e ordina all’amministrazione di provvedere, l’esecuzione dell’obbligo di provvedere deve essere richiesta al giudice della cognizione mediante l’incidente di esecuzione previsto dall’art. 117, comma 4, c.p.a.; non è ammissibile proporre autonomamente, per tale capo, un giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a.
- La disciplina del rito sul silenzio configura la fase esecutiva come momento interno e speciale dell’unitario giudizio contro il silenzio, senza necessità di instaurare un autonomo giudizio di ottemperanza e con possibilità per il giudice della cognizione di nominare un commissario ad acta.
- La mancata esecuzione della condanna al pagamento delle spese contenuta in una sentenza amministrativa passata in giudicato può essere fatta valere in sede di ottemperanza quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un protratto e non contestato inadempimento dell’amministrazione all’obbligo derivante dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può imporre una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dalla notificazione della sentenza che la dispone.
- Nel giudizio relativo al silenzio-inadempimento, il contributo unificato da rifondere deve essere determinato secondo l’importo previsto per tale materia, sebbene la parte abbia richiesto una somma maggiore.
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