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Sentenza

Sentenza n. 22/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei, - del Decreto del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Leonardo” di Brescia, Reg. Decreto n. 1506 del 15 ottobre 2025, comunicato in data 16 ottobre 2025, con cui è stato disposto il collocamento a riposo d’ufficio del Prof. Cosimo Franco Manni per raggiunti limiti d’età a decorrere dal 1° settembre 2026; - della nota del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Leonardo” di Brescia, datata 8 novembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di revoca in autotutela presentata dal ricorrente, sulla base dell’erroneo presupposto della non applicabilità al settore istruzione della normativa in materia di trattenimento in servizio; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto; - nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla valutazione della propria posizione ai fini del trattenimento in servizio ai sensi della normativa vigente.

Giustizia amministrativa202501595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età e rigetto dell’istanza di trattenimento in servizio fino al settantesimo anno

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il dirigente scolastico ne ha disposto il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° settembre 2026, per il raggiungimento del limite di 67 anni, nonché la successiva nota di rigetto dell’istanza di revoca in autotutela e di trattenimento in servizio fino al compimento dei settant’anni ai sensi dell’art. 1, comma 165, della legge n. 207/2024. Ha dedotto: l’erronea interpretazione della norma, ritenuta dal dirigente scolastico non applicabile al settore dell’istruzione in assenza di disposizioni attuative, mentre secondo il ricorrente essa sarebbe immediatamente vigente; il difetto di istruttoria e di motivazione, per omessa valutazione del suo profilo professionale e mancata esplicitazione delle ragioni del mancato esercizio della facoltà di trattenimento; l’irragionevolezza e lo sviamento, poiché il collocamento a riposo avrebbe disperso esperienza e competenze rilevanti per l’interesse pubblico; il contrasto con il principio eurounitario di non discriminazione in base all’età. È stata inoltre proposta domanda cautelare, deducendo un pregiudizio patrimoniale, personale e professionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure relative all’applicabilità dell’art. 1, comma 165, della legge n. 207/2024, alla motivazione, all’istruttoria, all’irragionevolezza e alla discriminazione per età. Ha ritenuto che il rapporto di lavoro dei docenti non universitari rientri nel pubblico impiego contrattualizzato e che le controversie relative alla gestione del singolo rapporto spettino al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche quando siano impugnati atti formalmente amministrativi o siano implicate valutazioni organizzative. Gli atti di collocamento a riposo e di rigetto del trattenimento in servizio non riguardano né una procedura concorsuale né la macro-organizzazione degli uffici, ma la gestione ordinaria del rapporto individuale di lavoro. Il TAR ha disposto che il processo possa essere riassunto davanti al giudice ordinario nelle forme e nei termini di rito. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    La gestione dei rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni avviene mediante i poteri del datore di lavoro privato, salvo gli atti di macro-organizzazione riservati alla disciplina pubblicistica.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro

    Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti.

  • art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati

    Riconosce al giudice ordinario, nei confronti della pubblica amministrazione, i poteri necessari per la tutela dei diritti connessi al rapporto di lavoro.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Riserva al giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto e quelle concernenti l’esercizio di poteri autoritativi di macro-organizzazione.

  • art. 1, comma 165, legge n. 207/2024

    Le pubbliche amministrazioni ... possono trattenere in servizio ... il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi ... Il personale ... non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.

    La norma è stata invocata dal ricorrente quale base del diritto alla valutazione della domanda di trattenimento in servizio, ma il TAR non ne ha esaminato l’applicabilità sostanziale per difetto di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti e la discussione sulla questione preliminare di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie concernenti la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici contrattualizzati appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l’amministrazione adotti atti formalmente qualificati come provvedimenti amministrativi o compia valutazioni organizzative riferite al singolo rapporto.
  • Il contenzioso relativo al trattenimento in servizio oltre i limiti di età dei docenti delle scuole, in quanto attinente a un rapporto di pubblico impiego privatizzato, spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  • La giurisdizione amministrativa residua in materia di pubblico impiego privatizzato per le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto e per gli atti di macro-organizzazione, cioè quelli che definiscono le linee fondamentali degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e determinano le dotazioni organiche complessive.
  • Gli atti con cui l’amministrazione dispone il collocamento a riposo di un singolo dipendente e decide sulla sua eventuale permanenza in servizio sono atti di gestione del rapporto individuale, non atti di macro-organizzazione; le relative controversie non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione nelle forme e nei termini previsti dal rito applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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