Sentenza del 20/05/2015 n. 10343 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Serit Sicilia S.p.A. e Agenzia delle Entrate hanno contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva ritenuto ormai definitive, per mancata specifica impugnazione, le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla decadenza dal termine per notificare le cartelle e al difetto di notifica. Entrambe sostenevano che tali questioni fossero state censurate anche implicitamente nell'atto di appello, richiamando l'orientamento secondo cui i motivi di appello tributario non devono essere formulati in modo rigidamente formale, purché risultino chiari e univoci dall'atto complessivamente considerato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Serit Sicilia S.p.A. sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l'Agenzia non avesse indicato con precisione, neppure mediante il richiamo integrale dell'atto di appello, le parti dalle quali sarebbe emersa l'impugnazione della declaratoria di decadenza; inoltre, tale censura non risultava nemmeno implicitamente dal contenuto dell'atto. Quanto a Serit Sicilia S.p.A., la Corte ha rilevato la totale mancanza di una chiara e univoca individuazione del capo della sentenza relativo alla decadenza. Di conseguenza, le statuizioni sulla decadenza e sul difetto di notifica sono divenute definitive. Serit Sicilia S.p.A. e Agenzia delle Entrate sono state condannate in solido a pagare a V.C. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.500 euro, oltre accessori e spese forfetarie.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L'indicazione dei motivi di appello nel processo tributario non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno del gravame, essendo sufficiente un'esposizione chiara ed univoca, sia pure sommaria, della domanda rivolta al giudice di appello e delle ragioni della doglianza.
Nel processo tributario i motivi di appello possono risultare anche implicitamente dall'intero atto, ma devono comunque consentire di individuare in modo chiaro e univoco le parti della sentenza contestate e le ragioni della critica.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stato invocato come parametro del ricorso per cassazione, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata una violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario non è indispensabile una formulazione formalistica dei motivi di appello, ma l'atto deve indicare con sufficiente chiarezza quali capi della sentenza vengono contestati e per quali ragioni.
- Il richiamo generico o la trascrizione integrale dell'atto di appello non sostituiscono l'indicazione specifica del passaggio dal quale dovrebbe risultare l'impugnazione di una determinata statuizione.
- Se una parte non impugna in modo chiaro e univoco un capo della sentenza, quel capo può formare giudicato interno e non potrà più essere rimesso in discussione nei successivi gradi di giudizio.
- Quando si sostiene in cassazione che una questione era stata contestata implicitamente, è necessario indicare con precisione le parti dell'atto processuale che dimostrerebbero tale contestazione, rispettando il principio di autosufficienza del ricorso.
- La mancata impugnazione tempestiva della decadenza dal potere di notificare le cartelle o del difetto di notifica può rendere definitive tali decisioni, con conseguente impossibilità di procedere alla riscossione sulla base degli atti interessati.
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