Cassazione Penale, Ordinanza n. 03441/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 16 luglio 2025 il Tribunale di Bolzano ha applicato, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, unificati dalla continuazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che il giudice di merito non avesse compiuto una autonoma valutazione della fattispecie concreta e che la sentenza fosse carente di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, incentrata sulla asserita carenza di valutazione e motivazione del giudice di merito, fosse estranea ai motivi di impugnazione consentiti contro la sentenza di patteggiamento successiva all'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ammette il controllo solo per specifiche violazioni di legge. Ha inoltre osservato che, comunque, la sentenza impugnata risultava adeguatamente motivata in ordine alla descrizione dei fatti, alla correttezza della qualificazione giuridica, al richiamo dell'art. 129 c.p.p. e alla congruità della pena ai fini dell'art. 27 Cost. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiesta concorde delle parti per l'applicazione della pena
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
dedotto come vizio di violazione di legge, ma la censura sostanzialmente mirava a contestare la motivazione e la valutazione di merito
limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativi di violazione di legge relativi a volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
richiamato dal giudice di merito per escludere cause di immediato proscioglimento
art. 27 Cost.
richiamato per verificare la congruità della pena patteggiata nei limiti costituzionali
consente la trattazione camerale non partecipata e la decisione con ordinanza nei casi di inammissibilità
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
l. n. 103 del 2017, art. 1, comma 50
ha introdotto il regime limitativo delle impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata dopo l'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo consentite censure che investano la motivazione o la valutazione del merito.
- La doglianza che, sotto il profilo formale della violazione di legge, miri in realtà a contestare l'adeguatezza della motivazione o l'autonoma valutazione del fatto da parte del giudice è inammissibile se non rientra nelle ipotesi tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- In sede di patteggiamento il controllo del giudice deve riguardare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la non ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la congruità della pena pattuita, ma non si estende a una piena rivalutazione del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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