Ordinanza n. 1548/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Piemonte, Sez. I, n. 103 del 4 marzo 2026 (non notificata), con la quale è stata respinta la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 13/2025 prot. n. 9550 del 5 dicembre 2025, a mezzo della quale il Comune di Niella Tanaro ha ordinato alla società ricorrente la rimozione dei rifiuti abbandonati sul suolo di sua proprietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che imponeva alla società proprietaria la rimozione, lo smaltimento o il recupero di rifiuti abbandonati sul proprio terreno
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario del terreno)
Prevale il privato
La controversia
La società proprietaria ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza sindacale. In primo grado era stata contestata l’ordinanza con cui il Comune aveva imposto la rimozione dei rifiuti abbandonati sul terreno della società, richiamando la possibile responsabilità colposa del proprietario ai sensi dell’art. 192 del codice dell’ambiente. In sede cautelare d’appello, la società ha dedotto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’insufficiente accertamento e motivazione dell’elemento soggettivo della responsabilità, nonché il pregiudizio derivante dagli ingenti costi di rimozione, smaltimento o recupero dei rifiuti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e sospeso l’efficacia dell’ordinanza sindacale. Con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha rilevato che dal provvedimento e dalla documentazione istruttoria non emergeva, prima facie, una motivazione compiuta sull’accertamento dell’elemento soggettivo della responsabilità prevista dall’art. 192 del codice dell’ambiente; il richiamo alla «possibile responsabilità, a titolo di colpa, del proprietario» non è stato ritenuto sufficiente. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora, considerati gli ingenti costi prevedibili per la rimozione e lo smaltimento o recupero dei numerosi rifiuti, difficilmente recuperabili dalla società in liquidazione giudiziale indicata come responsabile dell’abbandono. La sospensione è stata disposta senza definire il merito, con salvezza di un eventuale riesercizio del potere amministrativo dopo ulteriori approfondimenti. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 192 d.lgs. 152/2006
possibile responsabilità, a titolo di colpa, del proprietario
La responsabilità del proprietario per la rimozione dei rifiuti abbandonati richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo, quantomeno della colpa, e una motivazione compiuta sul relativo presupposto.
Massime di principio
- L’imposizione al proprietario del terreno dell’obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 richiede un accertamento effettivo e una motivazione compiuta sull’elemento soggettivo della responsabilità, non essendo sufficiente il mero richiamo alla possibile colpa del proprietario.
- Nella fase cautelare, la carenza prima facie della motivazione sull’elemento soggettivo della responsabilità e il rischio di ingenti costi di rimozione non recuperabili possono giustificare la sospensione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti.
- La sospensione cautelare dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti non preclude all’amministrazione il riesercizio del potere, qualora ulteriori approfondimenti consentano di accertare e motivare adeguatamente i presupposti della responsabilità del proprietario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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