Cassazione Penale, Sentenza n. 3687/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'errore di fatto per omessa valutazione, nel ricorso ordinario, del primo motivo relativo alla nullità del giudizio di secondo grado. Tale nullità sarebbe derivata dalla notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte d'appello effettuata mediante consegna nelle mani del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., nonostante la nomina di quel difensore e l'elezione/dichiarazione di domicilio fossero intervenute in epoca anteriore all'entrata in vigore del comma 8-bis (decreto-legge 21/02/2005, n.17, conv. L. 22/04/2005, n.60), sicché il ricorrente aveva fondato legittima aspettativa che le notifiche fossero eseguite al domicilio da lui dichiarato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso straordinario, revocando l'ordinanza di inammissibilità emessa il 2/02/2021. In sede rescissoria la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la notifica eseguita al difensore di fiducia, senza preventivo accertamento sull'insufficienza o inidoneità della dichiarazione/elezione di domicilio, è affetta da nullità (nullità generale a regime intermedio) quando la nomina del difensore e la dichiarazione di domicilio erano anteriori all'introduzione dell'art. 157, comma 8-bis. Tale nullità, ex art. 180 c.p.p., non si considera sanata dalla sentenza di merito. Tuttavia, essendo intervenuta nel frattempo l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello del 20/04/2017 per estinzione del reato (prevalendo la causa estintiva ai sensi dell'art. 129 c.p.p.), e pertanto ha revocato l'ordinanza n.15742/2021 e annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, possano essere eseguite mediante consegna al difensore di fiducia che non abbia rinunciato a riceverle; la Corte ha interpretato che tale modalità non prevale automaticamente quando l'imputato aveva precedentemente eletto o dichiarato domicilio e aveva nominato il difensore prima dell'entrata in vigore della norma, salvo che sia stata verificata l'inidoneità del domicilio.
art. 161, cod. proc. pen.
Regola la notificazione presso il domicilio dichiarato; la sentenza richiama che, in presenza di domicilio dichiarato, la notificazione al difensore senza tentativo di notifica al domicilio può essere viziata.
art. 180, cod. proc. pen.
Stabilisce che alcune nullità non sono sanate dalla sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che la nullità della notificazione fosse una nullità generale a regime intermedio non sanata dalla pronuncia di sentenza.
art. 129, cod. proc. pen.
Prevede l'immediata declaratoria di cause di non punibilità; la Corte ha applicato il principio secondo cui, se coesistono una causa estintiva del reato e una nullità assoluta, prevale la causa estintiva e può seguire l'annullamento senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di merito.
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (convertito L. 22 aprile 2005, n. 60)
Ha introdotto nel codice di rito il comma 8-bis dell'art. 157; la Corte ha valutato rilevante il fatto che la nomina del difensore e la dichiarazione di domicilio fossero anteriori a tale intervento normativo, incidendo sulla legittima aspettativa dell'imputato sulla modalità di notificazione.
Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008 (Micciullo)
Richiamata come precedente delle Sezioni Unite che aveva già affermato la nullità della notificazione al difensore quando l'imputato aveva dichiarato domicilio per le notificazioni; la Corte si è allineata a tale orientamento nel caso di nomina del difensore anteriore all'8-bis.
Massime di principio
- Se l'imputato ha eletto o dichiarato domicilio e ha nominato un difensore di fiducia prima dell'entrata in vigore dell'art. 157, comma 8-bis, la notificazione diretta al difensore senza preliminare verifica dell'inidoneità del domicilio può essere nulla.
- La previsione dell'art. 157, comma 8-bis non prevale automaticamente sulle regole ordinarie di notificazione quando esiste una dichiarazione/elezione di domicilio del difensore nominatoin epoca anteriore alla norma; occorre valutare il contesto temporale e la legittima aspettativa dell'imputato.
- La nullità derivante da una notificazione viziata può essere qualificata come nullità generale a regime intermedio e non è automaticamente sanata dalla pronuncia di condanna in grado di appello (art. 180 c.p.p.).
- Quando in cassazione coesistono una nullità processuale assoluta e una causa estintiva del reato (es. prescrizione), prevale la causa estintiva: è possibile l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato (art. 129 c.p.p.), salvo che la causa estintiva richieda accertamenti di merito.
- Per evitare vizi di notificazione le autorità dovrebbero tentare la notifica al domicilio dichiarato dall'imputato (art. 161 c.p.p.) e, prima di procedere alla consegna al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, verificare l'eventuale inidoneità o insufficienza del domicilio o acquisire una manifestazione preventiva di disponibilità/accettazione del difensore.
- Il difensore può esprimere in anticipo la volontà di non accettare notificazioni per conto dell'assistito; una tale dichiarazione resa prima della consegna impedisce l'effetto della notifica al difensore.
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