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Ordinanza

Ordinanza n. 3301/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR nell’ambito della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, disciplinata dal cosiddetto semestre filtro. L’appello conteneva censure eterogenee: alcune rivolte contro vizi radicali dell’intera procedura di accesso, altre riferite specificamente al mancato collocamento della ricorrente in posizione utile nella graduatoria. La ricorrente aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non aveva ottenuto un punteggio tale da garantirle l’assegnazione di una delle sedi universitarie indicate. In sede cautelare chiedeva l’ammissione con riserva e in sovrannumero. Il Collegio ha ritenuto che le censure relative all’illegittimità dell’intera procedura fossero, prima facie, logicamente incompatibili con la misura cautelare richiesta: l’ammissione individuale con riserva non sarebbe stata funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito da tali censure, consistente nella riedizione dell’intera procedura, con conseguente carenza di periculum in mora. Ha invece ritenuto meritevole di accoglimento la censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria, contestando il meccanismo che esclude definitivamente dagli scorrimenti gli studenti che non procedano tempestivamente all’immatricolazione o iscrizione e non consente di riassegnare, secondo l’ordine della graduatoria, i posti lasciati vacanti da chi abbia rinunciato all’immatricolazione.

La decisione

L’appello cautelare è stato accolto parzialmente, con riforma dell’ordinanza del TAR nei limiti indicati. Il Consiglio di Stato ha escluso, per carenza di periculum in mora, l’accoglimento cautelare delle censure dirette contro l’intera procedura, rimettendone comunque la valutazione di merito al TAR. Quanto alla censura sul mancato scorrimento, ha ravvisato il fumus boni iuris, richiamando l’apparente contrasto dell’attuale disciplina del semestre filtro con il principio meritocratico: i posti rimasti vacanti dovrebbero essere riassegnati secondo l’ordine della graduatoria, mentre la disciplina applicata sembrava riservarli ad altre categorie e precludere il ripescaggio di candidati con punteggi elevati. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché la mancata riassegnazione dei posti vacanti può pregiudicare il diritto della candidata a proseguire gli studi nella disciplina prescelta. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a rideterminarsi sulla posizione della ricorrente: prima effettuando gli scorrimenti per i posti vacanti; poi verificando se il punteggio della candidata consenta l’assegnazione di un posto in una sede opzionata; infine, solo in caso positivo, assegnandole il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il provvedimento cautelare è trasmesso al TAR affinché fissi l’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la misura richiesta deve essere concretamente funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito: se le censure mirano alla riedizione dell’intera procedura, l’ammissione individuale con riserva può risultare inidonea e determinare carenza di periculum in mora.
  • Quando una procedura selettiva lascia vacanti posti originariamente disponibili, la loro riassegnazione deve, in linea di principio, rispettare l’ordine della graduatoria, quale espressione del principio meritocratico.
  • Un sistema che imponga al candidato una scelta immediata e irreversibile e gli precluda ogni successivo ripescaggio, anche in presenza di punteggio utile e di posti resisi vacanti, presenta profili prima facie illogici e incompatibili con il principio meritocratico.
  • In sede cautelare, ove sussistano fumus boni iuris e periculum in mora rispetto al mancato scorrimento, il giudice può ordinare all’amministrazione una rideterminazione conformativa articolata: scorrimento dei posti vacanti, verifica del punteggio e successiva assegnazione della sede secondo le preferenze espresse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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