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Sentenza

Sentenza n. 6461/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-quater, n. 14766 del 2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto alla liquidazione dell'IFR sull'intera anzianità di servizio e, in subordine, del diritto al calcolo del TFS sull'ultima retribuzione percepita

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La dipendente ha impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo, in via principale, la violazione dell'art. 2, comma 28, della legge n. 481 del 1995 e dell'art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017, nonché del principio di unicità e infrazionabilità del trattamento di fine servizio. Ha sostenuto che il rapporto di lavoro con ANAC fosse unico e ininterrotto e che, al momento della cessazione, dovesse applicarsi il regime dell'IFR vigente per il personale dell'AGCM all'intera anzianità maturata, senza suddividere il servizio in due periodi: quello anteriore al 31 dicembre 2019, liquidato a titolo di TFS, e quello successivo al 1° gennaio 2020, liquidato a titolo di IFR. Secondo l'appellante, l'ANAC avrebbe applicato ultrattivamente il previgente regime del TFS, mentre la disciplina dell'IFR avrebbe dovuto operare per l'intero rapporto. Ha inoltre contestato l'interpretazione dell'inciso "per quanto compatibile" contenuto nella delibera ANAC n. 87 del 2020, sostenendo che tale interpretazione avesse sostanzialmente disapplicato la delibera. In via subordinata, ha chiesto che il TFS relativo al periodo fino al 31 dicembre 2019 fosse calcolato sulla base dell'ultima retribuzione percepita alla cessazione del rapporto, anziché sulla retribuzione maturata a tale data. Ha infine dedotto l'omessa pronuncia e comunque la spettanza di interessi legali e rivalutazione monetaria per il differimento della liquidazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla domanda principale, ha ritenuto che l'art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017, nella parte in cui stabilisce che dall'attuazione della disposizione non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisca un canone ermeneutico vincolante. La disciplina transitoria introdotta dalla delibera ANAC n. 87 del 2020, che rinvia alla disciplina previdenziale dell'AGCM per quanto compatibile, individua nel 1° gennaio 2020 il momento dal quale decorre il servizio utile ai fini dell'IFR. Non si tratta quindi di applicazione retroattiva dell'IFR, ma di successione nel tempo di due regimi, resa possibile anche dalla discontinuità determinata dal mutamento del regime previdenziale e dal passaggio a un fondo gestito dall'ANAC in sostituzione della gestione ex INPDAP. Il principio di infrazionabilità del trattamento di fine servizio non è applicabile, poiché presuppone la permanenza dell'iscrizione al medesimo fondo, che nella fattispecie è venuta meno. È stata respinta anche la domanda subordinata: la regola dell'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973 sull'ultimo stipendio o sull'ultima retribuzione deve essere coordinata con la permanenza dell'iscrizione al fondo e non consente di utilizzare la retribuzione successiva al mutamento del regime previdenziale. Inoltre, la base contributiva del TFS non coincide con le voci retributive previste dal regolamento ANAC e il criterio proposto avrebbe comportato una duplicazione della valorizzazione degli incrementi retributivi intervenuti dopo il 1° gennaio 2020. Anche la censura relativa agli interessi e alla rivalutazione è stata respinta, o ritenuta comunque generica: la domanda di primo grado non indicava con precisione la decorrenza degli accessori e l'appellante non aveva assolto l'onere di allegare e provare i fatti rilevanti secondo il principio dispositivo. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 28, legge n. 481/1995

    Richiamato dall'appellante a sostegno della pretesa applicazione del regime dell'IFR all'intera anzianità di servizio.

  • art. 52-quater d.l. n. 50/2017

    Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    La clausola di invarianza finanziaria costituisce un canone ermeneutico vincolante e impone di interpretare il nuovo assetto dell'ANAC in modo da non estendere l'IFR a periodi anteriori al 1° gennaio 2020.

  • delibera ANAC 29 gennaio 2020, n. 87

    Disciplina transitoriamente il trattamento di quiescenza e previdenza del personale ANAC, rinviando alla disciplina vigente per il personale AGCM per quanto compatibile e individuando nel 1° gennaio 2020 la decorrenza del servizio utile ai fini dell'IFR.

  • art. 3 d.P.R. n. 1032/1973

    La liquidazione di un'unica indennità commisurata al servizio complessivo e il riferimento all'ultima retribuzione presuppongono la permanenza dell'iscrizione al medesimo fondo; il mutamento del regime previdenziale consente la separata liquidazione dei periodi.

  • art. 19, comma 4, d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014

    Richiamato quale base normativa del d.P.C.M. 1° febbraio 2016 applicabile nella fase anteriore all'adozione dei regolamenti ANAC.

Massime di principio

  • La clausola di invarianza finanziaria contenuta nella disciplina istitutiva o organizzativa di un'autorità amministrativa costituisce un criterio ermeneutico vincolante, impedendo interpretazioni del nuovo regime economico del personale che comportino maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • Quando il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità ma muta il regime previdenziale e il fondo di iscrizione, il trattamento di fine servizio può essere determinato separatamente secondo i diversi regimi succedutisi nel tempo; il principio di infrazionabilità opera soltanto se permane l'iscrizione al medesimo fondo.
  • Il rinvio transitorio alla disciplina previdenziale di un'altra autorità, disposto "per quanto compatibile", può individuare una decorrenza del servizio utile successiva all'inizio del rapporto, sicché il nuovo trattamento di fine rapporto non si estende automaticamente all'anzianità maturata anteriormente.
  • La regola che assume a parametro del TFS l'ultimo stipendio o l'ultima retribuzione integralmente percepiti deve essere coordinata con il presupposto della permanenza dell'iscrizione al fondo; essa non consente di utilizzare la retribuzione maturata dopo il passaggio a un diverso regime previdenziale.
  • Nel processo amministrativo, la domanda di interessi e rivalutazione deve indicare gli elementi necessari, inclusa la decorrenza, e deve essere sostenuta dall'allegazione e dalla prova dei fatti costitutivi; una richiesta generica non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeVigilanza bancaria, finanziaria e assicurativaIstruttoria processualeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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