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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13221/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale, affermando che per la persona giuridica la richiesta di rinvio a giudizio sospende la prescrizione fino alla sentenza. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla posizione della Enrico Papa s.r.l. e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Ancona per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva dichiarato estinti per prescrizione i fatti contestati sia a Enrico Papa (lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) sia alla società Enrico Papa s.r.l. (illecito amministrativo ex art. 25-septies d.lgs. n.231/2001). L'impugnazione, limitata alla posizione della società, censurava la motivazione ove il Tribunale avrebbe applicato alla persona giuridica lo stesso criterio di prescrizione valido per le persone fisiche, omettendo invece che, secondo l'art. 22, comma 4, d.lgs. n.231/2001, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompe e sospende la prescrizione fino alla pronunzia della sentenza che definisce il giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 22, comma 4

    La richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompe il corso della prescrizione e lo sospende fino alla pronunzia della sentenza che definisce il giudizio; disciplina distinta rispetto alle persone fisiche.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-septies

    Norma che configura la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; nel caso di specie la contestazione all'ente era fondata sul reato presupposto di lesioni colpose.

  • codice penale, art. 590, comma 3

    art. 590, comma 3 cod. pen.

    Prevede la fattispecie di lesioni colpose aggravate; qui è il reato presupposto che ha dato luogo alla contestazione all'ente.

Massime di principio

  • Per la persona giuridica l'atto di contestazione/richiesta di rinvio a giudizio interrompe/sospende la prescrizione fino alla sentenza che definisce il giudizio (art. 22, comma 4 d.lgs. 231/2001): non applicare questa regola è errore di diritto.
  • Se un giudice di merito dichiara estinto il reato per prescrizione nei confronti dell'ente, va verificato puntualmente se e quando è intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio e come sono stati calcolati i termini; omissioni danno luogo a annullamento e rinvio.
  • La disciplina della prescrizione per gli enti è diversa da quella delle persone fisiche: difesa e pubblico ministero devono documentare e produrre gli atti che determinano l'interruzione/sospensione della prescrizione.
  • In caso di impugnazione limitata alla posizione dell'ente, la Corte di cassazione può annullare la pronuncia solo rispetto all'ente e rinviare il procedimento, lasciando ferma la posizione della persona fisica se non impugnata.
  • Nella redazione delle motivazioni il giudice deve considerare e motivare specificamente l'applicazione dell'art. 22 d.lgs. 231/2001 quando rilevante; motivazioni generiche che equiparano ente e persona fisica sono vulnerabili in sede di legittimità.

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