Ordinanza n. 1623/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di proroga del verificatore, sostituendo il termine precedentemente fissato con un nuovo termine di 40 giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per l’espletamento dell’incarico. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 9 luglio 2026. L’ordinanza non decide i motivi d’appello né la controversia sostanziale.
Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. V, n. 2982/2025
Esito
La controversia
Il giudizio d’appello era già stato oggetto di un’ordinanza istruttoria, la n. 4513/2025, che aveva disposto attività di verificazione. La verificatrice ha chiesto una proroga del termine assegnato, motivandola con gli impegni professionali presso la struttura di appartenenza. La parte appellante ha dichiarato di non opporsi alla proroga, chiedendo tuttavia che fosse preservato il termine per il deposito delle memorie in vista della successiva udienza di merito.
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