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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39542/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA per l'anno 2013, disconoscendo costi e detrazione IVA relativi a fatture emesse da una società fornitrice di materiali edili, ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti sulla base di indizi raccolti in un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo: 1) che la CTR non avesse considerato le carenze delle indagini e l'effettiva esecuzione di lavori edili, che avrebbero richiesto l'acquisto reale dei materiali fatturati, confermato anche da perizia di parte, nonché l'applicabilità della disciplina sui costi da reato; 2) che l'Ufficio non avesse fornito la prova dell'inesistenza delle operazioni a fronte di fatture formalmente regolari; 3) che la CTR non si fosse pronunciata sulla questione dell'inesistenza delle operazioni, prospettata nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente, perché la CTR aveva correttamente applicato il regime dell'onere della prova in materia di fatture per operazioni inesistenti: l'Amministrazione aveva offerto plurimi indizi gravi, precisi e concordanti sulla natura di 'cartiera' della società emittente, mentre la contribuente non aveva fornito prova idonea a dimostrare l'effettiva provenienza dei beni dalla società fatturante. La Corte ha osservato che la doglianza era in realtà diretta a contestare la valutazione del materiale probatorio, non ammissibile nei termini prospettati, e che, una volta accertata l'inesistenza oggettiva delle operazioni, i costi documentati non erano deducibili. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia, perché il riconoscimento dell'inesistenza oggettiva escludeva implicitamente la configurabilità di mere operazioni soggettivamente inesistenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 16/2012

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi; la Corte lo ritiene inconferente perché riferibile ai costi da reato effettivamente sostenuti, non ai costi fittizi documentati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 1 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non ne valorizza un'applicazione favorevole alla tesi difensiva.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, nelle contestazioni su fatture per operazioni inesistenti, l'Ufficio deve prima fornire elementi idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione; solo dopo l'onere si sposta sul contribuente, che deve provare l'effettività dell'operazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l'omessa pronuncia, rilevando che l'accertamento dell'inesistenza oggettiva delle operazioni comporta implicitamente il rigetto della diversa prospettazione delle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il ricorrente ha formalmente denunciato violazione di legge; la Corte osserva che le censure, in realtà, mirano a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Usato per la doglianza di omessa pronuncia, respinta dalla Corte.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La Corte rileva che la critica alla valutazione delle prove avrebbe potuto eventualmente porsi nei limiti del vizio motivazionale, ma nel caso non è deducibile per effetto della doppia conforme.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come base del principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come base del principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato in relazione alla proposta del relatore e alla trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come parametro per l'accertamento induttivo fondato su elementi validi a dimostrare l'inesistenza dell'operazione fatturata.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come parametro per la rettifica IVA sulla base di elementi idonei a provare che l'operazione fatturata non è stata effettuata.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    La fattura è qualificata come documento normalmente idoneo a rappresentare un costo d'impresa e titolo per la detrazione IVA e la deduzione dei costi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di fatture per operazioni inesistenti, la fattura è normalmente idonea a fondare detrazione IVA e deduzione dei costi; tuttavia, quando l'Amministrazione alleghi la falsità dell'operazione, deve provare, anche per presunzioni semplici, che l'operazione fatturata non è mai avvenuta.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi gravi, precisi e concordanti sull'inesistenza dell'operazione, l'onere della prova si sposta sul contribuente, il quale deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
  • La prova contraria del contribuente non può consistere nella sola esibizione delle fatture, nella regolarità formale della contabilità o nell'esistenza dei mezzi di pagamento, poiché tali elementi sono compatibili anche con operazioni fittizie.
  • L'accertamento della natura oggettivamente inesistente dell'operazione rende inconferente la difesa basata sulla deducibilità dei costi da reato effettivamente sostenuti.
  • Le censure che, sotto l'etichetta della violazione di legge, mirano in realtà a contestare la valutazione delle prove del giudice di merito non sono ammissibili in cassazione se risolte in una richiesta di riesame del fatto, specie in presenza di doppia conforme.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione su una questione assorbe logicamente l'altra; il riconoscimento dell'inesistenza oggettiva esclude implicitamente la configurabilità della sola inesistenza soggettiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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