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Sentenza

Sentenza n. 910/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso in data 24/10/2025, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione - Prefettura di Frosinone, cod. prat. n. P-FR/L/Q/2024/100955, notificato in data 14 aprile 2026, con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno in favore del ricorrente;

Giustizia amministrativa202600648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito della procedura prevista dal d.l. 73/2022, per emersione di elementi ostativi relativi ai requisiti del datore di lavoro e alla documentazione prodotta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della l. 241/1990; difetto di motivazione e di istruttoria; violazione del termine ragionevole, poiché la revoca era intervenuta oltre un anno dopo il rilascio del nulla osta e dopo l'ingresso in Italia; omessa valutazione dell'interesse pubblico e dell'affidamento del privato; violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990 per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento. Ha inoltre chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012, sostenendo che l'impossibilità di concludere la procedura fosse dipesa dal datore di lavoro e rappresentando di essersi successivamente attivato per reperire un'occupazione e di disporre di un alloggio. L'amministrazione aveva fondato la revoca sugli accertamenti dell'Ispettorato territoriale del lavoro, dai quali risultavano l'insufficienza dei limiti reddituali e occupazionali del datore di lavoro, la discordanza tra CCNL applicato e attività svolta, nonché la carenza o irregolarità di documenti relativi al passaporto, al documento d'identità, all'idoneità alloggiativa, alla comunicazione di ospitalità o cessione di fabbricato, al DURC, alla documentazione previdenziale e fiscale e alla richiesta di personale al centro per l'impiego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi e prescindendo dall'esame della tempestività dell'impugnazione. Quanto alla comunicazione di avvio, ha rilevato che essa era stata correttamente inviata anche al ricorrente all'indirizzo comunicato all'amministrazione e che il ricorrente non aveva comunicato la modifica del recapito. Quanto alla natura e ai presupposti della revoca, il Collegio ha interpretato l'art. 42 d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022, come disciplina speciale che consente il rilascio del nulla osta entro trenta giorni anche prima del completamento degli accertamenti sugli elementi ostativi, ma impone la successiva revoca del nulla osta e del visto qualora tali elementi emergano. La revoca non è stata quindi qualificata come annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990 né come revoca ordinaria ex art. 21-quinquies, poiché non richiede sopravvenienze, una specifica ragione di interesse pubblico o una comparazione degli interessi, ma costituisce esercizio vincolato del potere di controllo su requisiti originariamente necessari. Il provvedimento è stato ricondotto alla decadenza o revoca sanzionatoria. Gli elementi ostativi non erano stati contestati quanto alla loro esistenza, ma solo quanto alla loro non imputabilità al ricorrente; tale circostanza non ne impediva la rilevanza. Le sopravvenienze rappresentate dal ricorrente, compreso il reperimento di una nuova occupazione, erano successive al provvedimento e comunque non avrebbero potuto modificarne il contenuto, anche ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. È stata respinta anche la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012, perché riferita alla diversa procedura transitoria di emersione del lavoro irregolare. Il TAR ha escluso inoltre il permesso per attesa occupazione: il requisito reddituale-occupazionale del datore di lavoro mancava originariamente e il rapporto di lavoro non si era mai perfezionato; l'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 presuppone invece l'instaurazione di un rapporto di lavoro poi interrotto per causa non imputabile al lavoratore. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione di avvio e il contraddittorio procedimentale risultavano rispettati, poiché la comunicazione era stata inviata all'indirizzo comunicato dal ricorrente, che non aveva segnalato il successivo mutamento.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La revoca prevista dalla disciplina speciale del nulla osta non coincide con la revoca ordinaria, poiché non presuppone sopravvenienze o una nuova valutazione dell'interesse pubblico.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La revoca del nulla osta non è qualificabile come annullamento d'ufficio e non richiede quindi il termine ragionevole, una specifica ragione di interesse pubblico o la comparazione degli interessi.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Le circostanze sopravvenute dedotte dal ricorrente erano irrilevanti e comunque il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso, trattandosi di esercizio vincolato del potere.

  • art. 42 d.l. 73/2022, conv. l. 122/2022

    Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale; al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso

    La norma introduce una disciplina speciale e agevolata: il nulla osta può essere rilasciato prima del completamento dell'istruttoria, ma deve essere revocato quando emergano successivamente elementi ostativi originari. La revoca è vincolata e assimilabile a una decadenza o revoca sanzionatoria.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998

    Gli elementi ostativi relativi ai presupposti del lavoro subordinato e alla documentazione necessaria, se accertati dopo il rilascio agevolato del nulla osta, impongono la revoca prevista dall'art. 42 d.l. 73/2022.

  • art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012

    Non è applicabile alla fattispecie, poiché disciplina la diversa procedura transitoria di emersione del lavoro irregolare.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Il permesso per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro si sia previamente instaurato e sia poi cessato per causa non imputabile al lavoratore; non si applica quando il rapporto originario non è mai sorto.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Le sopravvenienze idonee a legittimare la permanenza dello straniero possono essere valutate solo nell'ambito degli strumenti e del procedimento tipico previsto per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale consente il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato prima del completamento degli accertamenti sugli elementi ostativi, l'emersione successiva di tali elementi impone la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
  • La revoca del nulla osta prevista dalla disciplina speciale per l'emersione successiva di requisiti ostativi originari è un atto vincolato, riconducibile alla decadenza o alla revoca sanzionatoria, e non all'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990 o alla revoca ordinaria ex art. 21-quinquies; non richiede pertanto sopravvenienze, una specifica motivazione sull'interesse pubblico o una comparazione con l'affidamento del destinatario.
  • La permanenza medio tempore dello straniero nel territorio nazionale e il reperimento successivo di una diversa occupazione non possono sanare l'originaria mancanza dei requisiti necessari per il nulla osta né impedire la revoca vincolata prevista dalla legge.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro conforme ai requisiti di legge e la sua successiva interruzione per causa non imputabile al lavoratore; non è rilasciabile quando il rapporto di lavoro originario non è mai sorto per l'originaria carenza dei requisiti del datore di lavoro.
  • Le sopravvenienze favorevoli allo straniero possono assumere rilievo solo attraverso gli strumenti e i procedimenti tipici previsti dalla disciplina del lavoro subordinato e del soggiorno, non mediante una richiesta formulata direttamente nel giudizio di impugnazione della revoca del nulla osta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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