Cassazione Penale, Sentenza n. 39764/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Bari dell'8/11/2024: Barra deduce vizi di motivazione e di valutazione delle prove (in particolare delle intercettazioni) e censura il diniego delle attenuanti e la quantificazione della pena; Dibartolomeo censura l'errata determinazione della pena per il reato di estorsione tentata (vizio nel calcolo dell'applicazione dell'art. 56 cod. pen. unitamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis1 cod. pen.) e deduce l'irregolarità della procedibilità del reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) per le modifiche legislative intervenute tra d.lgs. 150/2022 e L. 60/2023; Grossi lamenta carenza di motivazione nella rideterminazione della pena; Masciavè deduce insufficiente motivazione circa gli aumenti per continuazione e la relativa quantificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso in parte accogliendo e in parte rigettando i ricorsi: - Il ricorso di Ruggiero Barra è dichiarato inammissibile e la condanna confermata; Barra condannato al pagamento delle spese. - I ricorsi sono in parte fondati per Angelo Dibartolomeo: la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 610 cod. pen. (azione penale improcedibile per difetto di querela) e annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per nuovo giudizio sulla determinazione della pena. - Per Riccardo Masciavè la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 610 cod. pen. (improcedibilità per difetto di querela) e annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per rideterminazione della pena. - Per Carlo Grossi il motivo sulla carenza motivazionale è rigettato sul punto di merito, ma la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio (necessità di nuovo giudizio per la rideterminazione della pena). - I restanti motivi dei ricorsi di Dibartolomeo, Grossi e Masciavè sono dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; le affermazioni di responsabilità ritenute irrevocabili per la parte non annullata.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Per il delitto tentato occorre prima determinare la cornice edittale della fattispecie consumata (tenendo conto di tutte le aggravanti), poi applicare la riduzione prevista dall'art. 56 al risultato così individuato; la Corte ha censurato l'applicazione errata del metodo di calcolo nella sentenza impugnata.
art. 416-bis1 cod. pen.
L'aggravante prevista è qualificata come aggravante privilegiata: le attenuanti diverse da quelle espressamente escluse non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto a tale aggravante, e ciò incide sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti nella determinazione della pena.
art. 610 cod. pen.
La procedibilità del reato (violenza privata) è stata oggetto di modifiche legislative intertemporali; la Corte ha ritenuto che, ove nel corso del processo sia intervenuto un regime di procedibilità a querela e poi sia ripristinata la perseguibilità d'ufficio, si applichi la norma più favorevole al reo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., con possibile improcedibilità per difetto di querela se la legge più favorevole lo richiede.
art. 2, quarto comma, cod. pen.
Principio della norma penale piu favorevole: applicabile anche al regime di procedibilità (querela), considerata di natura mista sostanziale e processuale; il giudice deve dare applicazione alla norma più favorevole intervenuta durante il processo.
art. 129 cod. proc. pen.
Il giudice ha l'obbligo di dichiarare immediatamente, d'ufficio, cause di non procedibilità o non punibilità quando risultano acquisite agli atti; applicabile alla situazione di improcedibilità per decorso dei termini nella disciplina intertemporale.
art. 132 cod. pen.
Obbligo del giudice di motivare la scelta discrezionale nella determinazione della pena; maggior onere motivazionale quando la pena discosta in misura significativa dai minimi edittali.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (art. 133) che il giudice deve indicare e valutare se si discosta in modo apprezzabile dai minimi; la motivazione deve rendere chiari i criteri oggettivi e soggettivi rilevati.
art. 129 cod. proc. pen. (richiamato nella decisione)
Ribadito l'obbligo del giudice di dichiarare cause di non punibilità o improcedibilità non appena emergenti dagli atti, anche in presenza di mutamento della procedibilità per effetto di norme intertemporali.
art. 81 cod. pen.
Regola sul cumulo e limiti delle pene: la Corte ha valutato la proporzionalità degli aumenti per continuazione, ritenendoli non eccessivi nella misura adottata e motivati nel contesto della sentenza.
art. 606 cod. proc. pen.
Disposizioni sui motivi di ricorso per cassazione (lett. b ed e tra le più citate): la Corte ha dichiarato inammissibili o inammissibili per i limiti tipici della cognizione di legittimità i motivi che attengono a valutazioni di fatto o a questioni non dedotte in appello.
art. 628 e art. 629 cod. pen.
Richiamo circa il regime delle aggravanti applicabili all'estorsione e sul fatto che alcune aggravanti non sono privilegiate ai fini del bilanciamento con le attenuanti; utile per stabilire quali aggravanti vadano sottoposte a confronto con le attenuanti.
Massime di principio
- Se il giudizio di merito è 'doppia conforme' (prime e seconde decisioni coerenti), la Cassazione limita il sindacato sugli accertamenti di fatto: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono spesso inammissibili.
- Nelle ipotesi di reato tentato aggravato, la determinazione della pena richiede prima l'individuazione della cornice edittale per il reato consumato (con tutte le aggravanti), poi l'applicazione della diminuzione di cui all'art. 56; applicazioni invertite o calcoli non motivati possono determinare annullamento e rinvio.
- Quando durante il processo cambia il regime di procedibilità (es. reato divenuto procedibile a querela e poi ripristinata la procedibilità d'ufficio), si applica la norma più favorevole al reo (art. 2, comma 4): il giudice deve verificare l'esistenza della querela e, in mancanza, può dichiarare l'improcedibilità.
- Il giudice deve dichiarare d'ufficio e immediatamente le cause di improcedibilità o non punibilità che emergono dagli atti (art. 129 c.p.p.); la mancata considerazione può comportare annullamento senza rinvio quando la norma più favorevole rende l'azione improcedibile.
- La motivazione sulla quantificazione della pena deve essere più dettagliata quando il giudice si discosta significativamente dal minimo edittale o quando gli aumenti per continuazione sono rilevanti; per aumenti di modesta entità la motivazione può essere più succinta se dal testo emerge la ponderazione dei criteri di cui all'art. 133.
- Per contestare in Cassazione la quantificazione degli aumenti per continuazione occorre dedurre un interesse concreto e specifico: la doglianza meramente generica sulla mancanza di motivazione è spesso insufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39556/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39557/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39559/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39560/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39562/2025 del 10/12/2025
- Sentenza penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39564/2025 del 10/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →