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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28335/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva confermato colpevole del reato di bancarotta semplice documentale (fatto del 19/06/2015), contestando unicamente la sussistenza della recidiva: deduceva che la sentenza non forniva adeguata argomentazione circa la maggiore pericolosità sociale necessaria per affermare la recidiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, sebbene per ragione giuridica diversa rispetto a quella prospettata dal ricorrente. La Corte d'appello aveva qualificato il reato in termini di colpa (bancarotta documentale semplice come delitto colposo), per cui la recidiva non poteva essere applicata. Esclusa la recidiva, è stato altresì verificato il decorso del termine prescrizionale massimo: il reato si è estinto per prescrizione il 19/12/2022, non risultando periodi di sospensione computabili (il rinvio dell'udienza del 10/07 non è stato considerato sospensivo in quanto dovuto all'adesione del VPO all'astensione proclamata dall'organizzazione di categoria dei giudici onorari). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • Bancarotta semplice documentale (normativa fallimentare)

    La Corte ha confermato la qualificazione del fatto come bancarotta documentale semplice, ma ha declinato l'elemento soggettivo in termini di colpa, incidendo sulla possibilità di applicare la recidiva.

  • Recidiva (principio generale del codice penale)

    La recidiva è stata esclusa perché la Corte d'appello ha qualificato il reato come colposo: la ricorrenza della recidiva richiede presupposti non compatibili con la natura colposa del delitto così come definiti dalla sentenza.

  • Prescrizione (normativa sul decorso dei termini)

    La Corte ha ritenuto decorso il termine prescrizionale massimo al 19/12/2022; non sono stati computati periodi di sospensione per l'astensione dei giudici onorari, né altre cause che interrompessero il corso della prescrizione, con conseguente estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se la sentenza di merito qualifica un reato come colposo, la recidiva configurata su presupposti tipici di delitti dolosi può risultare inapplicabile e deve essere esclusa.
  • L'assenza di adeguata argomentazione sulla maggiore pericolosità sociale può essere decisiva, ma la Corte di legittimità può decidere anche per ragioni giuridiche diverse rispetto a quelle invocate dal ricorrente.
  • Il calcolo della prescrizione richiede l'esame puntuale di sospensioni e interruzioni previste dalla legge; atti o eventi che non comportano sospensione secondo le norme non impediscono il decorso della prescrizione.
  • Quando il reato è estinto per prescrizione la Suprema Corte può annullare senza rinvio la sentenza di condanna.

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