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Sentenza

Sentenza n. 3797/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione seconda) n. 1180/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela della concessione in sanatoria relativa a due garage in muratura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’annullamento in autotutela, disposto dal Comune di Venezia nel 2011, della concessione in sanatoria rilasciata nel 2008 ai sensi della legge n. 724/1994. Il condono era stato richiesto dal dante causa dell’appellante, il quale aveva dichiarato che la costruzione era stata ultimata al grezzo nel 1993. Dopo il rilascio del titolo, il Comune aveva rinvenuto il fascicolo originario e una sentenza penale che aveva accertato la falsità della dichiarazione relativa alla data di ultimazione dei lavori, ritenendo il manufatto di realizzazione successiva al termine utile per il condono. L’appellante ha contestato la sentenza del TAR deducendo: la violazione della regola del contrarius actus e la necessità del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia; l’omessa o insufficiente valutazione delle osservazioni procedimentali, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti e l’erronea considerazione delle risultanze del processo penale, in assenza di efficacia extrapenale della relativa sentenza ai sensi dell’art. 654 c.p.p.; la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per mancata indicazione di uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, anche considerando che l’autore della dichiarazione era diverso dalla destinataria dell’autotutela.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR Veneto. Ha escluso la necessità del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, osservando che tale organo esprime valutazioni sulla compatibilità degli interventi con il contesto lagunare e non sulla data di ultimazione delle opere. L’accertamento della data utile al condono costituisce invece un presupposto fattuale che il richiedente deve dichiarare e provare, secondo i principi di autoresponsabilità e vicinanza della prova. Il Collegio ha ritenuto legittimo l’utilizzo, da parte del Comune, degli elementi emersi nel procedimento penale, pur a prescindere dall’efficacia del giudicato penale nel processo amministrativo: le risultanze istruttorie del giudizio penale possono essere autonomamente valutate dall’amministrazione e dal giudice amministrativo anche quando il processo penale si sia concluso per estinzione del reato. Il Comune aveva inoltre esaminato le osservazioni dell’interessata, giudicandole inidonee perché prive di elementi oggettivi capaci di superare le evidenze contrarie; le sole dichiarazioni testimoniali non erano sufficienti a dimostrare la data di ultimazione. Non era necessario disporre CTU o verificazione, non potendo tali strumenti supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio. Quanto all’autotutela, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza di un affidamento tutelabile quando il titolo favorevole sia stato ottenuto mediante una falsa dichiarazione del privato. Tale regola vale anche se la falsa dichiarazione è stata resa dal dante causa e l’annullamento è disposto nei confronti dell’attuale proprietaria: l’affidamento deriva dalla condotta privata, non da un comportamento imputabile all’amministrazione, sicché non occorre una specifica ponderazione di un affidamento incolpevole. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 l. 724/1994

    entro il termine previsto per la fruizione del condono

    L’effettiva ultimazione delle opere entro il termine legislativamente previsto costituisce un presupposto del condono che il richiedente deve dichiarare e provare.

  • art. 6 l. 171/1971

    La Commissione esprime pareri sulla compatibilità degli interventi edilizi con il contesto lagunare

    Il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia riguarda la compatibilità ambientale, paesaggistica, spaziale, architettonica ed edilizia dell’intervento, non la verifica della data di ultimazione delle opere.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato tra le censure dell’appellante in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 10 l. 241/1990

    Richiamato tra le censure dell’appellante in relazione alla partecipazione procedimentale e alle osservazioni.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio del condono è stato ritenuto legittimo anche senza la specificazione di un interesse pubblico ulteriore, non essendo tutelabile l’affidamento derivante da una falsa dichiarazione privata che abbia indotto l’amministrazione in errore.

  • art. 654 c.p.p.

    L’assenza o i limiti dell’efficacia extrapenale del giudicato non impediscono all’amministrazione e al giudice amministrativo di utilizzare e valutare autonomamente le risultanze istruttorie del processo penale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato quale base del generale potere di valutazione delle risultanze istruttorie provenienti da altro procedimento.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato in relazione all’utilizzabilità nel giudizio amministrativo degli elementi emersi nel procedimento penale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio, l’interessato deve provare l’effettiva ultimazione dell’opera entro il termine previsto dalla legge, trattandosi di un fatto rientrante nella sua disponibilità e da lui dichiarato in sede di domanda; l’amministrazione non è tenuta a supplire al mancato assolvimento di tale onere.
  • Il parere dell’organo consultivo competente per la compatibilità paesaggistica o edilizia dell’intervento non è necessario per l’annullamento in autotutela del condono fondato sulla falsità della dichiarazione relativa alla data di ultimazione dei lavori, quando l’autotutela non implica nuove valutazioni progettuali o di compatibilità del manufatto.
  • Le risultanze istruttorie formatesi in un processo penale possono essere autonomamente utilizzate e valutate dall’amministrazione e dal giudice amministrativo anche quando il processo penale si sia concluso per estinzione del reato e anche in assenza di efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell’art. 654 c.p.p.
  • Le osservazioni procedimentali dell’interessato devono essere esaminate, ma l’amministrazione non è tenuta a confutarle analiticamente quando le ritenga inidonee e prive di elementi oggettivi capaci di superare le risultanze contrarie già acquisite.
  • Non sussiste un affidamento tutelabile sulla conservazione di un titolo edilizio ottenuto sulla base di una falsa dichiarazione del privato circa un presupposto legale del condono; ciò vale anche nei confronti dell’avente causa che non abbia personalmente reso la dichiarazione, quando il suo affidamento derivi dalla condotta fraudolenta del dante causa e l’illegittimità del titolo non sia imputabile all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutelaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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