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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21048/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma della condanna (4 mesi reclusione e 200 euro di multa) per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 640-ter c.p. Motivi: (1) violazione di norme processuali (art.178, comma 1, lett. c) c.p.p. in combinato disposto con art.97, comma 6 c.p.p.): si censura che, dopo la nomina del difensore di fiducia (avv. Roberto Iacono il 15/07/2020), la Corte d'appello ha comunque consentito la compresenza e gli interventi del difensore d'ufficio (avv. Moh'd Youssef Husainat) in udienza (23/07/2020), con conclusioni contrastanti e lesione del diritto di difesa; viene inoltre chiesta la correzione di un errore materiale nell'intestazione della sentenza di appello relativa all'assenza del difensore di fiducia. (2) violazione di legge processuale (art.179, comma 1 c.p.p.): mancata notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato (e al difensore) presso la casa circondariale di Cassino dove il ricorrente sarebbe stato ristretto tra il 07/03/2015 e il 03/10/2017, con richiesta di dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Primo motivo manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che la compresenza dei due difensori, benché anomala, non abbia causato alcuna lesione del diritto di difesa poiché il difensore di fiducia non ha adeguatamente spiegato in quale modo sia stato pregiudicato e in ogni caso l'imputato ha potuto esercitare la difesa (entrambi i difensori hanno effettivamente svolto conclusioni). La rettifica dell'intestazione è indicata come questione da proporre al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.130 c.p.p. Secondo motivo manifestamente infondato: la nullità relativa della citazione è stata sollevata tardivamente (per la prima volta in appello) e quindi è stata sanata secondo la giurisprudenza di legittimità. Per effetto della pronuncia, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.). Sentenza resa il 15/03/2022.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art.23 comma 8

    Procedimento trattato con contraddittorio scritto; disciplina organizzativa per lo svolgimento del processo in pandemia (menzionata come modalità procedurale adottata)

  • codice di procedura penale, art.178 comma 1 lett. c)

    Norma sulla rappresentanza e assistenza tecnica dell'imputato in appello; contestata per la compresenza di difensori, ma interpretata nel senso che la presenza di un difensore d'ufficio non determina automaticamente nullità se non vi è prova di pregiudizio alla difesa

  • codice di procedura penale, art.97 comma 6

    Norma finalizzata a garantire il diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la sua funzione sia assicurare l'adeguata assistenza difensiva e che la compresenza dei difensori, senza concreta dimostrazione di pregiudizio, non integri nullità

  • codice di procedura penale, art.179 comma 1

    Previene la nullità per mancate formalità di citazione; la Corte ha qualificato la mancata notifica come nullità a regime intermedio suscettibile di sanatoria se sollevata tardivamente

  • codice di procedura penale, art.130

    Consente la correzione di errori materiali degli atti processuali; la Corte ha indicato tale rimedio per la rettifica dell'intestazione della sentenza di appello

  • codice di procedura penale, art.616

    Stabilisce la possibilità di condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per la condanna al pagamento di euro 3.000

  • codice di procedura penale, art.530 comma 2 (cpv.)

    Norma richiamata dalle difese per chiedere l'assoluzione per non aver commesso il fatto o per insussistenza; citata nei motivi difensivi ma non decisiva ai fini dell'inammissibilità del ricorso

  • codice penale, art.640-ter e art.81 comma 2

    Norme sostanziali che descrivono il reato contestato e l'aggravante: indicano l'imputazione oggetto del processo confermato in appello

  • Sez. U, n.12778 del 27/02/2020

    Giurisprudenza richiamata per il principio che alcune nullità intermedie possono essere sanate se non contestate tempestivamente; è stata invocata per dichiarare sanata la mancata notifica quando la censura è stata proposta tardivamente

Massime di principio

  • La compresenza di più difensori in udienza non costituisce automaticamente una causa di nullità: occorre dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa
  • La nomina tardiva di un difensore di fiducia e la compresenza del difensore d'ufficio devono essere valutate in base all'effettiva possibilità dell'imputato di esercitare la difesa; la mancata opposizione tempestiva del difensore può implicare rinuncia a censurare la situazione
  • Gli errori materiali nella intestazione di una sentenza possono essere corretti con la procedura di correzione degli atti (art.130 c.p.p.) e non costituiscono di per sé motivo di nullità sostanziale
  • Le nullità di regime intermedio (es. omissione di notifiche) possono essere sanate se non prospettate tempestivamente: la loro rilevazione tardiva può determinare inammissibilità della censura
  • I ricorsi manifestamente infondati o tardivi possono comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre impugnazioni infondate
  • Quando si contesta la regolarità delle notifiche (specialmente in presenza di detenzione), è necessario allegare e provare tempestivamente le circostanze concrete relative alla sede di notifica e ai termini per evitare la sanatoria

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