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Sentenza

Sentenza del 04/03/2016 n. 43 - Comm. Trib. Prov. Isernia

Iva - Associazione sportiva dilettantistica - Responsabilità tributaria - Presidente -Sufficienza della mera assunzione della carica - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui era stato contestato l'omesso versamento di IVA per 24.874,00 euro e irrogata una sanzione di 7.462,20 euro ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Il motivo principale riguardava la violazione dell'art. 38 c.c.: secondo il ricorrente, la responsabilità personale e solidale del presidente di un'associazione non riconosciuta non può derivare dalla sola titolarità della carica, ma richiede la prova che egli abbia concretamente agito in nome e per conto dell'associazione assumendo le obbligazioni tributarie contestate.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nella parte proposta in nome e per conto dell'associazione, con conferma dell'avviso di accertamento e riconoscimento della responsabilità diretta dell'associazione, il cui patrimonio deve soddisfare la pretesa tributaria. È stata invece accolta la posizione personale del presidente: l'Agenzia non ha provato che egli avesse concretamente svolto l'attività da cui derivavano le obbligazioni tributarie. Pertanto, il presidente non è stato ritenuto personalmente e solidalmente responsabile del debito. L'associazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.085,00 euro, oltre al 15% per spese generali.

Norme richiamate

  • Art. 38 Codice civile

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

    La responsabilità personale e solidale riguarda chi abbia concretamente agito in nome e per conto dell'associazione, assumendo obbligazioni nell'interesse dell'ente. Non è sufficiente la mera titolarità della carica di presidente o legale rappresentante.

  • Articoli 1936 e seguenti Codice civile

    La responsabilità di chi ha agito per l'associazione è qualificata come obbligazione di garanzia ex lege, accessoria rispetto a quella dell'associazione, ma non meramente sussidiaria.

  • Art. 13 D.Lgs. n. 471/1997

    È la disposizione richiamata per l'irrogazione della sanzione relativa all'omesso versamento dell'IVA.

  • Cassazione civile, sentenze n. 26290/2007 e n. 25748/2008

    I precedenti sono richiamati per affermare che chi invoca la responsabilità personale del rappresentante deve provare il concreto riferimento dell'obbligazione a un'attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione; la sola carica rivestita non è sufficiente.

Massime di principio

  • Per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta, il debitore principale resta l'associazione, con responsabilità del fondo comune e del patrimonio dell'ente.
  • Il presidente o legale rappresentante non risponde automaticamente dei debiti fiscali dell'associazione solo perché ricopre tale carica.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, con elementi concreti, che il presidente abbia effettivamente compiuto gli atti o assunto le obbligazioni da cui deriva il debito tributario.
  • La responsabilità personale può sussistere anche se il soggetto non era formalmente il rappresentante, purché abbia concretamente agito in nome e per conto dell'associazione.
  • La decisione può liberare il presidente dalla responsabilità personale senza annullare l'accertamento nei confronti dell'associazione: l'atto può quindi restare valido per l'ente ma non essere esigibile personalmente dal presidente in assenza di prova del suo concreto operato.

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