Sentenza del 04/03/2016 n. 43 - Comm. Trib. Prov. Isernia
Iva - Associazione sportiva dilettantistica - Responsabilità tributaria - Presidente -Sufficienza della mera assunzione della carica - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui era stato contestato l'omesso versamento di IVA per 24.874,00 euro e irrogata una sanzione di 7.462,20 euro ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Il motivo principale riguardava la violazione dell'art. 38 c.c.: secondo il ricorrente, la responsabilità personale e solidale del presidente di un'associazione non riconosciuta non può derivare dalla sola titolarità della carica, ma richiede la prova che egli abbia concretamente agito in nome e per conto dell'associazione assumendo le obbligazioni tributarie contestate.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nella parte proposta in nome e per conto dell'associazione, con conferma dell'avviso di accertamento e riconoscimento della responsabilità diretta dell'associazione, il cui patrimonio deve soddisfare la pretesa tributaria. È stata invece accolta la posizione personale del presidente: l'Agenzia non ha provato che egli avesse concretamente svolto l'attività da cui derivavano le obbligazioni tributarie. Pertanto, il presidente non è stato ritenuto personalmente e solidalmente responsabile del debito. L'associazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.085,00 euro, oltre al 15% per spese generali.
Norme richiamate
Art. 38 Codice civile
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
La responsabilità personale e solidale riguarda chi abbia concretamente agito in nome e per conto dell'associazione, assumendo obbligazioni nell'interesse dell'ente. Non è sufficiente la mera titolarità della carica di presidente o legale rappresentante.
Articoli 1936 e seguenti Codice civile
La responsabilità di chi ha agito per l'associazione è qualificata come obbligazione di garanzia ex lege, accessoria rispetto a quella dell'associazione, ma non meramente sussidiaria.
Art. 13 D.Lgs. n. 471/1997
È la disposizione richiamata per l'irrogazione della sanzione relativa all'omesso versamento dell'IVA.
Cassazione civile, sentenze n. 26290/2007 e n. 25748/2008
I precedenti sono richiamati per affermare che chi invoca la responsabilità personale del rappresentante deve provare il concreto riferimento dell'obbligazione a un'attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione; la sola carica rivestita non è sufficiente.
Massime di principio
- Per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta, il debitore principale resta l'associazione, con responsabilità del fondo comune e del patrimonio dell'ente.
- Il presidente o legale rappresentante non risponde automaticamente dei debiti fiscali dell'associazione solo perché ricopre tale carica.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, con elementi concreti, che il presidente abbia effettivamente compiuto gli atti o assunto le obbligazioni da cui deriva il debito tributario.
- La responsabilità personale può sussistere anche se il soggetto non era formalmente il rappresentante, purché abbia concretamente agito in nome e per conto dell'associazione.
- La decisione può liberare il presidente dalla responsabilità personale senza annullare l'accertamento nei confronti dell'associazione: l'atto può quindi restare valido per l'ente ma non essere esigibile personalmente dal presidente in assenza di prova del suo concreto operato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 mar 2016Sentenza del 04/03/2016 n. 5 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 4 mar 2016Sentenza del 04/03/2016 n. 6 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 4 mar 2016Sentenza del 04/03/2016 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 4 mar 2016Sentenza del 04/03/2016 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Pisa
- Sentenza · 4 mar 2016Sentenza del 04/03/2016 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 4 mar 2016Sentenza del 04/03/2016 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →