Sentenza n. 143/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 349/2024 in data 5 novembre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 349/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione civile, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro annui, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Piacenza. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento. Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali risultava decorso dalla notificazione della sentenza, effettuata il 23 maggio 2025 all’indirizzo PEC istituzionale del Ministero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti degli artt. 112 e seguenti c.p.a. e accertando l’inadempimento del Ministero rispetto al giudicato civile. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, agli adempimenti imposti dalla sentenza del Tribunale di Piacenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta elettronica del docente o altro strumento equipollente per gli anni riconosciuti. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell’inutile decorso del termine. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l’esecuzione del giudicato anche formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, quando l’amministrazione non adempia agli obblighi risultanti dalla decisione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il suo decorso consente l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione destinataria dell’obbligo non vi abbia adempiuto.
- La notificazione della sentenza all’indirizzo PEC istituzionale idoneo quale domicilio digitale dell’amministrazione è sufficiente a far decorrere il termine previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di un’amministrazione rimasta inerte, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l’attività commissariale.
Come è indicizzato
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