Cassazione Penale, Sentenza n. 39647/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile Filippi ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato la non punibilità dei due imputati per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (assolvendoli/ prosciogliendoli dalle accuse: violazione di diritto d'autore per Mazzone e ingiuria per Iaia) e, contestualmente, aveva revocato le statuizioni civili (ristoro dei danni e spese) già disposte dal Tribunale. Il ricorso di Filippi articolava tre censure: (1) contraddittorietà e illogicità della motivazione circa l'applicazione della causa di non punibilità; (2) violazione di legge nell'attribuzione del beneficio della non punibilità; (3) illegittimità della revoca delle statuizioni civili disposte dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che la parte civile non abbia interesse ad impugnare, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità (ai sensi dell'art. 651-bis c.p.p. e giurisprudenza consolidata). Ha invece ritenuto fondato il terzo motivo: la Corte d'appello ha revocato senza motivazione le statuizioni civili del Tribunale, comportamento incompatibile con l'art. 651-bis c.p.p. e con la pronuncia della Corte costituzionale n. 173/2022 che impone al giudice che proscioglie per particolare tenuità di decidere sulle domande civili proposte dalla parte costituita. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; qui è la norma sulla quale la Corte territoriale ha fondato il proscioglimento dei due imputati.
art. 651-bis cod. proc. pen.
Attribuisce efficacia nel giudizio civile all'accertamento penale definitivo sul fatto e sulla sua illiceità; la Cassazione sottolinea che la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità, divenuta definitiva in assenza di impugnazione del PM, non arreca pregiudizio processuale alla parte civile e che, comunque, il giudice penale è tenuto a decidere sulle domande civile presentate.
art. 538, comma 1, cod. proc. pen.
Regola le conseguenze processuali del proscioglimento; la Corte costituzionale n.173/2022 ha dichiarato incostituzionale la parte che non prevedeva l'obbligo per il giudice di decidere sulle domande di restituzione e risarcimento in caso di proscioglimento per particolare tenuità, orientamento richiamato dalla Cassazione.
sentenza Corte costituzionale n. 173/2022
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 nella parte che non impone al giudice penale, quando proscioglie per particolare tenuità, di decidere sulle domande civili; rafforza l'obbligo di pronunciarsi anche sulle pretese civili nel processo penale.
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla formulazione del dispositivo; la sentenza osserva la corretta terminologia (proscioglimento) e segnala l'uso improprio, nella motivazione impugnata, di termini alternativi.
art. 74 e ss. cod. proc. pen.
Norme che regolano le domande civili nel giudizio penale (restituzione e risarcimento); la Corte ricorda che il giudice penale che proscioglie per tenuità deve decidere su tali domande o, se necessario, rinviare alle competenze civili secondo quanto previsto.
art. 171 legge 22 aprile 1941 n. 633
Norma del diritto d'autore invocata nell'imputazione a carico di Mazzone per la trascrizione e diffusione non autorizzata di parte dell'opera della Filippi.
art. 595 cod. pen.
Norma sull'ingiuria invocata nell'imputazione a carico di Iaia per frasi offensive pubblicate su Facebook.
Massime di principio
- La parte civile, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ha limitato interesse a impugnare la sola dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità: tale decisione penale, se definitiva, non impedisce la tutela civile e non costituisce di per sé motivo di annullamento favorevole alla parte civile.
- Quando il giudice penale pronuncia proscioglimento per particolare tenuità (art. 131-bis), è tenuto a decidere sulle domande civili presentate dalla parte costituita (restituzione e risarcimento) o a disporre il rinvio competente, in ottemperanza all'art. 651-bis c.p.p. e alla pronuncia della Corte costituzionale n.173/2022.
- La semplice revoca delle statuizioni civili da parte della Corte d'appello, senza motivazione e senza considerare la disciplina processuale vigente, è illegittima: il giudice deve motivare e, se necessario, indirizzare la materia al giudice civile competente per valore.
- Se il pubblico ministero non impugna la decisione di non punibilità e la sentenza diviene irrevocabile, il giudice civile chiamato a decidere in sede civile deve tenere conto dell'accertamento penale definitivo circa il fatto e la sua illiceità (effetto preclusivo e probatorio ex art. 651-bis c.p.p.).
- In casi analoghi, la parte civile ha due strade praticabili: ottenere che il giudice penale si pronunci sulle domande civili nel processo penale o instaurare autonomo giudizio civile (salvo che il giudice penale, se chiamato, decida di rinviare la valutazione al giudice civile competente).
- Per evitare effetti pregiudizievoli alla tutela civile, il difensore della parte civile dovrebbe sollecitare in primo grado che il giudice penale si pronunci sulle richieste di risarcimento/restauro quando si profili l'applicazione dell'art. 131-bis.
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