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Sentenza

Sentenza n. 123/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina di aggiudicazione n. 35 del 27.03.2025 (reg gen. n. 733 del 28.3.2025) avente ad oggetto "Avviso per la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto N. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di Ginosa per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e l.r. n. 17/2015 e ss.mm.ii. di cui N.12 per STABILIMENTO BALNEARE (SB), N. 2 per STABILIMENTO BALNEARE CON AREA ATTREZZATA PER CANI (AAA), N. 4 per SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS), N.2 per PUNTI DI ORMEGGIO (CPO). AGGIUDICAZIONE", pubblicata sulla piattaforma Traspare della C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro in data 28.3.2025, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 7; - della comunicazione degli esiti della gara avviso prot. n. 8363 dell’01.04.2025; - di tutti gli atti e i verbali di gara e, in particolare, del verbale n. 5 del 19.02.2025 con cui la commissione ha valutato le offerte tecniche, stilato la graduatoria e proposto di aggiudicare la concessione del Lotto 07 SB alla ditta Lido Orsa Minore di Scarati Giovanna con punteggio pari a 51,940; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o connesso, anche se al momento non conosciuto, medio tempore adottato, dagli estremi sconosciuti; nonché per la declaratoria di inefficacia del rapporto concessorio che sia stato medio tempore stipulato e relativo subentro nell'esecuzione della concessione; e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente; e per l'annullamento, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso della ricorrente: - della nota prot. 15953 dell’08.05.2025 contenente il diniego opposto all'istanza di accesso presentata in data 07.04.2025; - del silenzio-diniego formatosi in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata in data 15.04.2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto; e, conseguentemente, per la condanna dell'amministrazione resistente a provvedere in relazione all'istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data 07.04.2025 e in data 15.04.2025, anche mediante ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm., prevedendone le relative modalità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Giki Tourism S.r.l. in data 5 dicembre 2025, per l’annullamento, previa concessione delle misure cautelari ex art. 56 e 55 cod. proc. amm.: - della determina n. 2620 dell’11.11.2025 (reg. gen. N. 40 del 10.11.2025) avente ad oggetto “Presentazione dei progetti esecutivi ai fini del rilascio delle concessioni demaniali marittime, per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e l.r. n. 17/2015 e ss.mm.ii., nel Comune di Ginosa”; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o connesso, anche se al momento non conosciuto, medio tempore adottato, dagli estremi sconosciuti.

Giustizia amministrativa202500594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 7 per una concessione demaniale marittima, atti e verbali di gara, diniego e silenzio-diniego sulle istanze di accesso, nonché determina di invito alla presentazione dei progetti esecutivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi terza nel lotto n. 7, ha contestato l’attribuzione di un punteggio pari a zero per tutti i sub-criteri del criterio n. 1, relativo al programma di investimento. Ha dedotto violazione della lex specialis e del principio di autovincolo, violazione degli artt. 97, comma 2, Cost. e 12 l. 241/1990, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta illogicità, irragionevolezza e incompetenza. In particolare, ha sostenuto che il punteggio zero fosse previsto soltanto per l’elemento non trattato, che la commissione avesse modificato surrettiziamente i criteri di valutazione esprimendosi sull’incoerenza del progetto con la normativa urbanistica e igienico-sanitaria, che tale verifica appartenesse alla fase successiva di rilascio dei titoli abilitativi e che i commissari avessero formulato un giudizio unitario anziché autonomo. Con motivi aggiunti ha impugnato la determina con cui il Comune aveva invitato gli aggiudicatari a presentare i progetti esecutivi, riproponendo le medesime censure. La ricorrente ha inoltre chiesto l’accesso alla documentazione delle offerte degli operatori meglio classificati, impugnando il diniego espresso e il silenzio-diniego, sul presupposto dell’interesse derivante dalla partecipazione alla gara.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e la domanda di accesso, compensando le spese. I tre motivi relativi alla valutazione dell’offerta sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Dal verbale risultava che ciascun commissario aveva attribuito autonomamente i punteggi ai singoli sub-criteri; la coincidenza dei voti non dimostra, in assenza di ulteriori elementi, la mancanza di autonomia, potendo derivare dal confronto collegiale. L’attribuzione del punteggio zero era inoltre specificamente motivata dal rilievo di incoerenza del progetto con il regolamento comunale di igiene e sanità pubblica e con le Norme tecniche di attuazione del Piano regionale delle coste. Tale motivazione non ha modificato la lex specialis, ma ha spiegato le ragioni dell’esito valutativo e implicava un giudizio di non trattazione effettiva degli elementi del criterio. La commissione ha legittimamente considerato la realizzabilità e la coerenza dell’intervento come profili rilevanti per il criterio relativo alla valorizzazione del bene demaniale mediante interventi quantitativamente e qualitativamente apprezzabili. Il rilievo incideva anche sui singoli sub-criteri, inclusi quelli concernenti sostenibilità economica, coerenza urbanistica, abbattimento delle barriere architettoniche e accessibilità, poiché la non realizzabilità dell’intervento comprometteva la relativa valutazione. La commissione non ha deciso sul rilascio dei titoli abilitativi, ma ha utilizzato la coerenza normativa del progetto ai soli fini della comparazione delle offerte, restando nei limiti delle proprie attribuzioni. I motivi aggiunti sono stati rigettati perché riproponevano censure già infondate; inoltre, la determina impugnata si limitava a invitare gli aggiudicatari alla presentazione dei progetti esecutivi. La domanda di accesso è stata respinta poiché la ricorrente non aveva contestato nel merito l’incoerenza del proprio progetto e, pertanto, non avrebbe comunque potuto ottenere la concessione: mancava quindi uno specifico interesse all’accesso alle offerte degli altri concorrenti.

Norme richiamate

  • art. 11.2 dell'avviso di gara

    punteggio zero per l'elemento di valutazione "non trattato"

    La commissione può motivare l'attribuzione del punteggio zero rilevando che l'incoerenza normativa del progetto comporta, in concreto, la mancata trattazione degli elementi valutativi; la motivazione esplicativa non costituisce modifica dei criteri di gara.

  • art. 11.3 dell'avviso di gara

    i commissari debbano elaborare un giudizio autonomo

    L'obbligo di giudizio autonomo non impedisce ai commissari di attribuire il medesimo punteggio, se la coincidenza è compatibile con un confronto collegiale e non emergono elementi contrari.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    La disposizione è richiamata tra i parametri dedotti dalla ricorrente, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 12 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata tra i parametri dedotti dalla ricorrente, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    L'accesso è negato quando il concorrente non dimostri uno specifico interesse, in particolare se non contesta la ragione ostativa che comunque gli impedirebbe di conseguire il bene della vita.

  • art. 56 c.p.a.

    La richiesta di misure cautelari monocratiche sui motivi aggiunti era stata già rigettata con decreto; la sentenza definisce poi il giudizio nel merito.

  • art. 60 c.p.a.

    Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione in camera di consiglio, previo avviso alle parti, definendo il giudizio con sentenza.

Massime di principio

  • L'obbligo per i commissari di esprimere valutazioni autonome non impedisce che essi attribuiscano lo stesso punteggio: la coincidenza del giudizio, da sola, può essere il risultato del confronto collegiale e non prova l'assenza di autonomia, salvo la presenza di ulteriori elementi contrari.
  • La motivazione apposta dalla commissione a spiegazione dell'attribuzione del punteggio non integra una modifica della lex specialis quando non introduce un nuovo criterio, ma chiarisce le ragioni per cui l'offerta è stata ritenuta priva degli elementi effettivamente valutabili secondo i criteri già stabiliti.
  • Nella valutazione di un programma di investimento per la valorizzazione di un bene demaniale, la commissione può considerare la coerenza del progetto con la disciplina urbanistica e igienico-sanitaria, poiché la non realizzabilità degli interventi incide direttamente sulla loro quantità e qualità e, quindi, sulla concreta valutabilità dell'offerta.
  • La commissione di gara può valutare la coerenza normativa del progetto ai fini della comparazione delle offerte senza sostituirsi all'autorità competente per il successivo rilascio dei titoli abilitativi, purché non assuma una decisione definitiva sull'assentibilità dell'intervento ma utilizzi tale profilo come elemento del giudizio comparativo.
  • Il concorrente che chieda accesso alle offerte degli altri partecipanti deve dimostrare un interesse concreto e specifico; tale interesse manca quando egli non contesti la ragione ostativa, già rilevata dalla commissione, che comunque gli impedirebbe di conseguire la concessione o il bene della vita perseguito.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeOfferta e valutazioneAccesso documentale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciAccesso e trasparenza
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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