Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2717/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - del Decreto dell’USR per la Campania, Ufficio IV, 57538 del 29/07/2025, con cui è stato disposto il rigetto della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto Grazia Deledda; - dei Decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 e 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche a cui non è stato riconosciuto e quelle a cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l’Istituto Grazia Deledda, recentemente conosciuti; - dei presupposti Decreto Ministeriale n. 267/2007, Decreto Ministeriale n. 83/2008, nonché nota dell’USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, ove interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - della nota dell’USR Campania, prot. n. 93643 del 1° dicembre 2025, di conferma di esecutività del decreto del 29/07/2025 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto Grazia Deledda, solo di recente conosciuta; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.

Giustizia amministrativa202602090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 e gli atti connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli studenti hanno impugnato il decreto dell'USR Campania che aveva negato all'istituto scolastico Grazia Deledda il riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti connessi e presupposti. Hanno dedotto che, dopo l'adozione di un decreto presidenziale monocratico ex art. 56 c.p.a. nel giudizio promosso dall'istituto, l'amministrazione aveva consentito provvisoriamente l'operatività della scuola in regime di parità e che il successivo venir meno della tutela cautelare avrebbe arrecato loro un pregiudizio irreparabile, impedendo il completamento dell'anno scolastico presso una scuola paritaria. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di carenza della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere. Gli studenti si erano iscritti all'istituto dopo l'adozione del decreto monocratico, ma non risultava che fossero stati informati in modo completo della natura interinale e provvisoria della misura cautelare e della sua sottoposizione al successivo vaglio collegiale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, senza esaminare il merito delle censure rivolte al diniego della parità scolastica. Ha richiamato la distinzione tra legittimazione e interesse a ricorrere, quali condizioni dell'azione che devono sussistere al momento della proposizione e permanere fino alla decisione, nonché la necessità di una posizione qualificata e differenziata correlata al bene della vita e di una lesione concreta e attuale imputabile all'atto impugnato. Il potere di riconoscere la parità scolastica dà luogo a un rapporto amministrativo bilaterale tra amministrazione e gestore dell'istituto. Il gestore è il destinatario del diniego, presenta l'istanza, dichiara il possesso dei requisiti, partecipa all'istruttoria ed è gravato dell'onere di dimostrarne la sussistenza; pertanto è il solo titolare dell'interesse legittimo pretensivo e della legittimazione autonoma a impugnare. Gli studenti non sono interlocutori diretti dell'esercizio del potere, ma sono titolari di un rapporto contrattuale con l'istituto per l'erogazione del servizio scolastico, dal quale deriva un vantaggio soltanto riflesso rispetto al riconoscimento della parità. Tale posizione avrebbe potuto eventualmente giustificare un intervento ex art. 28 c.p.a. nel giudizio promosso dal gestore, non un'autonoma impugnazione del diniego. Il TAR ha inoltre escluso che gli effetti organizzativi e personali derivanti dalla fase cautelare potessero fondare un affidamento meritevole di tutela o un interesse giuridicamente protetto al completamento dell'anno scolastico in regime di parità, poiché i decreti monocratici erano interinali e gli atti amministrativi esecutivi ne avevano espressamente salvaguardato la provvisorietà. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, pari a euro 1.000, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento in favore delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    L'azione di annullamento è proponibile soltanto da chi sia titolare di una posizione qualificata e differenziata lesa dall'esercizio del potere amministrativo.

  • art. 35 c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione all'azione quando il ricorrente non sia titolare di un interesse legittimo riferibile al rapporto amministrativo controverso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può rilevare d'ufficio i profili di inammissibilità e deve sottoporli al contraddittorio delle parti prima della decisione.

  • art. 28 c.p.a.

    Il soggetto titolare di una posizione giuridica connessa o dipendente da quella controversa può, ricorrendone i presupposti, intervenire nel giudizio promosso dal titolare del rapporto amministrativo principale.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo il principio generale per cui nessuno può far valere in giudizio, in nome proprio, un diritto altrui fuori dai casi previsti dalla legge.

  • art. 81 c.p.c.

    Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

    Esclude l'azione autonoma di un soggetto che intenda provocare effetti giuridici, anche indiretti o mediati, nella sfera di un altro soggetto titolare del rapporto controverso.

  • art. 1, comma 3, d.m. 267/2007

    L'istanza di riconoscimento della parità scolastica è presentata dal soggetto gestore o dal suo rappresentante legale, individuandolo quale interlocutore dell'amministrazione.

  • art. 3, commi 1 e 4, d.m. 267/2007

    Il gestore deve dichiarare la permanenza dei requisiti e comunicare le variazioni relative alla gestione, organizzazione e funzionamento della scuola.

  • art. 1, comma 6, d.m. 267/2007

    Il gestore è gravato dell'onere di dimostrare il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento della parità scolastica.

  • art. 56 c.p.a.

    La tutela cautelare monocratica ha natura interinale e provvisoria, essendo destinata al successivo vaglio collegiale; non consolida stabilmente gli effetti favorevoli prodotti medio tempore.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La fissazione dell'udienza di merito in sede cautelare non trasforma gli effetti della misura interinale in una posizione sostanziale stabilizzata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è rivolto al soggetto direttamente coinvolto nel procedimento, ossia al gestore destinatario dell'istanza di riconoscimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo impugnatorio, legittimazione ad agire e interesse a ricorrere sono condizioni dell'azione che devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione; la legittimazione richiede la titolarità di una posizione qualificata e differenziata correlata al bene della vita inciso dal potere, mentre l'interesse richiede una lesione concreta e attuale suscettibile di essere rimossa o ridotta dalla sentenza.
  • Quando il potere amministrativo di riconoscere uno status o un'abilitazione è esercitato nell'ambito di un rapporto bilaterale tra amministrazione e soggetto richiedente, la legittimazione autonoma a impugnare il diniego spetta al titolare del rapporto amministrativo, che ha presentato l'istanza, partecipato al procedimento e deve dimostrare il possesso dei requisiti; i soggetti che traggono soltanto vantaggi riflessi dall'eventuale esito favorevole non sono legittimati a proporre autonomamente l'azione di annullamento.
  • L'interesse di fatto o il vantaggio riflesso derivante da un provvedimento amministrativo non attribuiscono, di regola, legittimazione all'impugnazione autonoma dell'atto che incide direttamente sulla posizione di un altro soggetto; fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può esercitare nel proprio nome un'azione diretta a produrre effetti giuridici nella sfera altrui.
  • Il soggetto titolare di un rapporto contrattuale o di una posizione giuridica connessa e dipendente da quella oggetto del provvedimento amministrativo può, ricorrendone i presupposti, far valere la propria posizione mediante intervento nel giudizio promosso dal titolare del rapporto amministrativo principale, senza acquisire per ciò solo la legittimazione a impugnare autonomamente il provvedimento.
  • Gli effetti favorevoli prodotti da una tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. sono necessariamente interinali e non consolidano un affidamento giuridicamente protetto alla loro conservazione quando la misura non sia confermata dal collegio; gli atti amministrativi adottati in esecuzione della misura restano soggetti agli esiti della fase cautelare e non attribuiscono, da soli, una stabile posizione sostanziale ai terzi che ne traggano vantaggio.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareLegittimo affidamentoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.