Cassazione Penale, Sentenza n. 46930/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Quartero era stato condannato per il delitto di calunnia per aver denunciato Damjanovic Vid di tentata estorsione, usura e sequestro di persona. Con il ricorso si lamentava un vizio di motivazione della Corte di appello di Trieste: secondo Quartero la Corte non aveva valutato elementi specifici indicati nei motivi aggiunti di appello (in particolare la testimonianza di Pavela che riferiva la minaccia di legare Quartero ad un albero, le dichiarazioni del curatore Trequadrini che confermavano un prestito di Euro 15.000 e non 30.000, e profili relativi ai tabulati telefonici e ai tempi di spostamento verso la Slovenia) che avrebbero corroborato la versione di Quartero e scalfito l'attendibilità di Damjanovic. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile e ha condiviso che la Corte di appello aveva omesso la valutazione di profili potenzialmente decisivi (testimonianza Pavela, dichiarazioni di Trequadrini e altri riscontri) relativi alla denuncia per sequestro, estorsione e usura. Tuttavia la Corte ha constatato che era decorso il termine massimo di prescrizione del reato a partire dalla denuncia dell'11/09/2013 (termine massimo indicato pari a sette anni e sei mesi, computando la sospensione dovuta all'emergenza pandemica per giorni 64). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
prescrizione del reato
La Corte ha applicato il principio della estinzione del reato per prescrizione: essendo decorso il termine massimo computato dalla data della denuncia (11/09/2013), nonostante le doglianze sulla valutazione della prova, la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato risultava estinto.
dovere di motivazione e valutazione della prova da parte del giudice
La Corte ha rilevato che la motivazione della Corte di appello (che richiamava la sentenza di primo grado) ha trascurato profili specifici e risultanze probatorie indicate nei motivi aggiunti, omissione che può incidere sulla decisione di merito; la mancata valutazione di elementi potenzialmente decisivi è censurabile.
Massime di principio
- Se il giudice omette di valutare elementi probatori specificamente dedotti dalle parti e potenzialmente decisivi, la decisione può essere cassata per vizio di motivazione.
- Anche quando si rilevino errori di valutazione della prova, l'intervento della Corte può essere limitato se nel frattempo il reato è estinto per prescrizione: in tal caso la sentenza viene annullata senza rinvio.
- Nelle controversie penali la tempestiva indicazione e documentazione di testimonianze e riscontri (es. dichiarazioni di terzi, documenti contabili, tabulati) è cruciale per ottenere che tali elementi siano valutati ed evitino la decisione favorevole alla parte denunciata.
- Il calcolo della prescrizione tiene conto anche di sospensioni previste dalla legge (ad es. misure collegabili all'emergenza pandemica): è fondamentale verificare i termini e le eventuali interruzioni/sospensioni per comprendere se il reato sia ancora perseguibile.
- La mera affermazione della versione di una delle parti (es. l'ammontare del prestito) senza confronto con elementi esterni può essere insufficiente se l'altra parte produce prove che la contraddicono; il giudice deve confrontare e motivare la scelta sulla attendibilità delle versioni.
Testo integrale
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