Sentenza n. 42/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 140 del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 140 del 21 marzo 2024, relativa al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 140 del 21 marzo 2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, con condanna del Ministero all'adozione degli atti necessari a consentirne il godimento. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell'Amministrazione il 26 marzo 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Poiché non risultava intervenuta l'esecuzione del titolo, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, anche al pagamento delle somme ancora dovute. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, ritenendo giustificato il ritardo dell'Amministrazione: la penalità decorrerà dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza e sarà commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure conseguenti; il comma 4, lettera e), costituisce la base della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni debitrici; il TAR ha ritenuto decorso tale termine prima della proposizione del ricorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Grosseto per gli anni scolastici indicati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato e verificato il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni, il giudice ordina all'amministrazione debitrice di compiere gli adempimenti necessari entro un termine assegnato.
- In caso di ulteriore inottemperanza dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e il termine per provvedere, anche al pagamento delle somme dovute.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato può giustificare la condanna alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la penalità può decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce la decisione del giudizio di ottemperanza quando la notificazione del ricorso sia stata regolarmente effettuata e dagli atti risulti l'inesecuzione del titolo giudiziale.
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