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Sentenza

Sentenza del 29/07/2019 n. 185 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Onere probatorio ricorrente - Utili extracontabili - Presunzione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto. È stata ritenuta legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati nei confronti di una società a ristretta compagine sociale, in presenza di un accertamento adeguatamente motivato. La presunzione resta comunque superabile dal contribuente mediante prova contraria, ma nel caso concreto tale prova non è stata fornita.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la presunzione secondo cui gli utili extracontabili accertati in capo a una società con ristretta base partecipativa sarebbero stati distribuiti ai soci. Sosteneva, in sostanza, che tali maggiori utili non fossero stati effettivamente distribuiti o comunque destinati a suo favore. Il giudice ha ritenuto tuttavia non assolto l'onere probatorio gravante sulla contribuente, poiché non sono state fornite prove concrete e idonee della mancata distribuzione o di una diversa destinazione degli utili.

Norme richiamate

  • Cass. civ., ordinanza n. 13503/2018

    È legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta compagine sociale, fatta salva la facoltà del contribuente di fornire prova contraria circa la mancata distribuzione dei maggiori ricavi societari.

    La ristretta base sociale consente di presumere, in via semplice e relativa, che i soci siano a conoscenza degli utili extracontabili e che questi siano stati distribuiti. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando concretamente la mancata distribuzione o una diversa destinazione degli utili.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria accerta utili extracontabili in una società con pochi soci, può presumere la loro distribuzione ai soci, purché l'accertamento sia adeguatamente motivato.
  • La presunzione non è assoluta: il socio può contrastarla fornendo elementi documentali o circostanze concrete che dimostrino la mancata distribuzione degli utili, la loro reinvestimento o una diversa destinazione.
  • La mera negazione della distribuzione o il semplice richiamo all'assenza di disponibilità finanziarie, se non supportati da prove specifiche, normalmente non sono sufficienti a superare la presunzione.
  • In giudizio, il contribuente deve assolvere uno specifico onere probatorio sulla destinazione degli utili; se non lo fa, il ricorso contro l'imputazione dei maggiori redditi può essere respinto.

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