Sentenza del 29/07/2019 n. 642 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito alla determinazione del volume di affari delle piccole imprese ai fini dell'applicazione del regime speciale. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Armonizzazione delle normative fiscali - Direttiva 2006/112/CE - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 288, primo comma, punto 1, e articolo 315 - Regime speciale delle piccole imprese - Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori - Soggetto passivo-rivenditore cui si applica il regime del margine - Volume d'affari annuo che determina l'applicabilità del regime speciale delle piccole imprese - Margine di profitto o importi incassati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il criterio da utilizzare per determinare il volume d'affari annuo di un rivenditore di veicoli d'occasione che applicava il regime IVA del margine, ai fini dell'accesso al regime speciale delle piccole imprese. B sosteneva che dovesse essere considerato soltanto il margine di profitto, pari alla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, mentre l'amministrazione fiscale riteneva necessario considerare l'intero importo incassato o da incassare, al netto dell'IVA. La questione è stata sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare l'articolo 288, primo comma, punto 1, della direttiva 2006/112/CE.
La decisione
La Corte ha stabilito che il volume d'affari rilevante per il regime speciale delle piccole imprese non può essere calcolato considerando soltanto il margine di profitto previsto dal regime speciale dei rivenditori. Devono essere inclusi tutti gli importi, al netto dell'IVA, incassati o da incassare per le cessioni effettuate, indipendentemente dal fatto che l'IVA sia concretamente applicata soltanto sul margine. La normativa o prassi nazionale tedesca basata esclusivamente sul margine è quindi incompatibile con il diritto dell'Unione. La decisione sulla causa concreta e sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 288, primo comma, punto 1
Il volume d'affari è costituito dall'importo, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, purché siano soggette a imposizione.
Per determinare il volume d'affari ai fini del regime delle piccole imprese occorre considerare l'importo complessivo delle cessioni imponibili, non soltanto la parte che costituisce la base imponibile effettiva in un regime speciale.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 315
La base imponibile delle cessioni è costituita dal margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell'IVA relativa al margine stesso.
La regola del margine determina la base imponibile dell'IVA per le singole cessioni, ma non modifica la nozione autonoma di volume d'affari utilizzata per verificare l'accesso al regime delle piccole imprese.
Direttiva 2006/112/CE, articoli da 282 a 292
Regime speciale delle piccole imprese.
Il regime mira a semplificare gli obblighi IVA delle imprese di ridotte dimensioni e non può essere esteso a imprese con elevati volumi complessivi di vendite soltanto perché operano con margini di profitto ridotti.
Direttiva 2006/112/CE, articoli da 312 a 325
Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori.
Il regime dei rivenditori e quello delle piccole imprese sono autonomi e non è possibile trasferire automaticamente il criterio del margine dal primo al secondo.
Umsatzsteuergesetz, articolo 19
Tassazione delle piccole imprese.
La disciplina nazionale deve essere interpretata e applicata in conformità all'articolo 288 della direttiva IVA; il volume d'affari rilevante comprende gli incassi complessivi delle operazioni imponibili, al netto dell'IVA.
Umsatzsteuergesetz, articolo 25a
Il calcolo basato sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto vale per la determinazione dell'imposta nel regime del margine, non per la soglia di accesso al regime delle piccole imprese.
Massime di principio
- Quando un'attività beneficia di un regime IVA speciale che tassa soltanto il margine, occorre distinguere tra base imponibile dell'operazione e volume d'affari utilizzato per verificare il superamento delle soglie fiscali.
- Per le soglie del regime delle piccole imprese, le cessioni imponibili devono normalmente essere conteggiate per il loro valore complessivo al netto dell'IVA, anche se l'imposta effettivamente dovuta è calcolata su una base più ridotta.
- Un regime speciale non può essere utilizzato per ridurre artificialmente il volume d'affari rilevante mediante il solo margine di profitto, soprattutto nelle attività con elevati importi di acquisto e rivendita.
- Regimi fiscali speciali diversi devono essere interpretati autonomamente, salvo che la normativa stabilisca espressamente un collegamento tra le rispettive regole di calcolo.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare separatamente: il metodo di calcolo dell'IVA dovuta sulle singole operazioni e il metodo di calcolo del volume d'affari ai fini dell'accesso a un regime agevolato.
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