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Sentenza

Sentenza del 29/07/2019 n. 932 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

ACCERTAMENTO - P.V.C. - Legge n. 4/1929, art. 24 - obbligo - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2010. L'Ufficio sosteneva che non fosse necessario instaurare un contraddittorio preventivo né redigere un preventivo processo verbale di constatazione (P.V.C.). Il contribuente ha invece sostenuto l'illegittimità dell'accertamento per mancata contestazione preventiva delle violazioni e per l'impossibilità di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto impositivo e sanzionatorio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto in primo grado. Ha ritenuto che l'emissione di un preventivo P.V.C. e la possibilità per il contribuente di esercitare il contraddittorio costituiscano un principio generale applicabile alle violazioni tributarie. L'Ufficio non ha inoltre dimostrato l'esistenza di particolari ragioni di urgenza idonee a giustificare l'emissione immediata dell'atto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti.

Norme richiamate

  • Legge n. 4/1929, art. 24

    Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono contestate mediante processo verbale

    La disposizione è stata ritenuta ancora vigente e idonea a fondare l'obbligo generale di contestazione delle violazioni tributarie mediante processo verbale prima dell'emissione dell'atto impositivo e sanzionatorio.

  • D.Lgs. n. 472/1997

    L'entrata in vigore della disciplina sulle sanzioni amministrative tributarie non ha abrogato, secondo la sentenza, l'obbligo derivante dall'art. 24 della Legge n. 4/1929.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 12, comma 7

    La norma è richiamata come ulteriore conferma del diritto del contribuente a ricevere il processo verbale e a far valere le proprie osservazioni prima dell'emissione dell'atto, salvo particolari ragioni di urgenza.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184/2013

    Il principio del contraddittorio preventivo e della necessità di consentire al contribuente di presentare osservazioni è stato richiamato quale orientamento giurisprudenziale di riferimento.

  • Circolare del Ministero delle Finanze n. 30 del 18 settembre 1975

    La circolare è stata citata per sostenere l'obbligo generico di redigere un P.V.C. al termine di qualsiasi operazione di verifica, anche quando l'attività non si svolga presso i locali del contribuente.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta una violazione tributaria, il contribuente deve essere normalmente messo in condizione di conoscere preventivamente le contestazioni e di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto impositivo o sanzionatorio.
  • L'assenza del preventivo processo verbale di constatazione può determinare l'illegittimità dell'accertamento, soprattutto quando impedisce completamente il contraddittorio endoprocedimentale.
  • L'Amministrazione che emette immediatamente l'accertamento senza contraddittorio deve indicare e dimostrare specifiche ragioni di urgenza; la loro semplice mancata indicazione può comportare l'annullamento dell'atto.
  • Il principio deve essere verificato alla luce della disciplina applicabile al caso concreto e dell'evoluzione della giurisprudenza, poiché l'obbligo e le conseguenze della sua violazione possono variare in base al tipo di tributo, alla natura del controllo e alla normativa vigente.
  • L'annullamento dell'accertamento per violazione del contraddittorio può comportare la caducazione anche delle sanzioni collegate all'atto.

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