Sentenza del 29/07/2019 n. 183 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Termine - Perentorio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il termine per proporre ricorso contro l'avviso di liquidazione è perentorio per entrambe le parti destinatarie dell'atto. La richiesta di accertamento con adesione avanzata dalla venditrice nei confronti dell'acquirente non incide sul calcolo del termine per l'impugnazione e non ne determina la sospensione o la proroga nei confronti dell'altra parte. Il ricorso tardivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tempestività del ricorso contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro notificato sia alla parte venditrice sia all'acquirente. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la richiesta di accertamento con adesione presentata dalla venditrice nei confronti dell'acquirente potesse incidere sul decorso del termine per impugnare l'avviso, consentendone la proposizione oltre la scadenza ordinaria.
Norme richiamate
Disciplina del ricorso tributario contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro
Il termine per la proposizione del ricorso è perentorio per entrambe le parti
Il termine decorre autonomamente dalla notificazione dell'atto a ciascun destinatario e deve essere rispettato individualmente; la sua scadenza comporta l'inammissibilità del ricorso tardivo.
Accertamento con adesione
La richiesta di accertamento con adesione avanzata dalla venditrice nei confronti dell'acquirente non rileva ai fini del calcolo dei termini
L'iniziativa di una parte non sospende, proroga né riapre il termine di impugnazione spettante all'altra parte, salvo una specifica previsione normativa applicabile al suo caso.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è notificato a più soggetti, ciascun destinatario deve calcolare e rispettare autonomamente il proprio termine per ricorrere.
- I termini qualificati come perentori non possono essere prorogati o recuperati sulla base di iniziative processuali o amministrative intraprese da un altro soggetto.
- Una richiesta di accertamento con adesione produce effetti, ai fini della sospensione dei termini, solo nei limiti e nei confronti previsti dalla legge e non si estende automaticamente alle altre parti.
- Per evitare l'inammissibilità, ogni destinatario deve verificare tempestivamente la data di notificazione, il termine applicabile e l'eventuale efficacia sospensiva di atti propri, senza fare affidamento sulle iniziative della controparte.
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