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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 724 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - reddito di impresa - plusvalenza patrimoniale di cessione - valore ai fini dell'imposta di registro - utilizzo - mero indizio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento di una plusvalenza patrimoniale derivante dalla cessione di un immobile o di un'azienda, determinata dall'Amministrazione sulla base del valore attribuito al bene ai fini dell'imposta di registro. Il motivo di contestazione è che tale valore non può determinare automaticamente il maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi, poiché imposta di registro e imposte reddituali hanno natura, presupposti e finalità differenti.

La decisione

L'accertamento fondato esclusivamente sul valore utilizzato ai fini dell'imposta di registro è ritenuto illegittimo. Tale valore può avere soltanto efficacia indiziaria e deve essere accompagnato da ulteriori elementi idonei a dimostrare l'effettiva percezione di un maggior corrispettivo e, quindi, della plusvalenza. L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015 ha inoltre chiarito che il maggior corrispettivo non può essere presunto soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015

    l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro

    La norma esclude che il valore accertato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale costituisca, da solo, prova del maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

  • Artt. 58, 68, 85 e 86 del TUIR

    Le disposizioni devono essere interpretate nel senso che, nelle cessioni di immobili e aziende, la plusvalenza non può essere determinata automaticamente sulla base del solo valore definito ai fini dell'imposta di registro.

  • Artt. 5, 5-bis, 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/1997

    Anche ai fini IRAP, il maggior corrispettivo derivante dalla cessione di immobili o aziende non può essere presunto esclusivamente sulla base del valore utilizzato per l'imposta di registro o per le imposte ipotecaria e catastale.

Massime di principio

  • Il valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro non coincide automaticamente con il corrispettivo effettivamente percepito ai fini delle imposte sui redditi.
  • L'Amministrazione finanziaria può utilizzare il valore di registro come elemento indiziario, ma deve fornire ulteriori elementi concreti, gravi e coerenti per dimostrare l'esistenza di un maggior prezzo o di una plusvalenza occultata.
  • In caso di accertamento basato esclusivamente sul disallineamento tra valore di registro e prezzo dichiarato, il contribuente può contestare l'assenza di una prova autonoma del maggior corrispettivo.
  • La diversa natura e il diverso presupposto delle imposte impediscono di trasferire automaticamente il valore accertato in un ambito fiscale nell'altro.
  • La regola vale in particolare per le cessioni di immobili e aziende e per la costituzione o il trasferimento di diritti reali sugli stessi.

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