Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2799/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere e decreti del Conservatorio che hanno sospeso e poi annullato in autotutela la procedura concorsuale per un posto a tempo indeterminato di docente di violoncello AFAM; con il ricorso introduttivo erano state impugnate le delibere di sospensione e impulso all’autotutela, mentre i motivi aggiunti hanno investito la delibera di annullamento delle precedenti deliberazioni di avvio, l’avvio del procedimento e il decreto finale di annullamento di tutti gli atti della selezione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conservatorio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, prima classificata nella graduatoria definitiva approvata il 18 settembre 2025 e assunta con contratto del 25 settembre 2025, contestava la sospensione e il successivo annullamento del concorso bandito nel giugno 2025 in applicazione del D.M. 180/2023. Con il primo motivo deduceva violazione delle preleggi, del D.M. 180/2023, del D.P.R. 83/2024 e degli artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990: sosteneva che il nuovo regolamento AFAM si applicasse soltanto dall’inizio dell’anno accademico 2025/2026 e che, pertanto, il bando fosse legittimamente regolato dal D.M. 180/2023; lamentava inoltre carenza di motivazione sulle ragioni d’interesse pubblico e sulla loro comparazione con l’interesse privato. Nei motivi aggiunti contestava anche che il D.M. 128/2025 potesse anticipare l’applicazione del D.P.R. 83/2024, sosteneva che il reclutamento gravasse su facoltà assunzionali di anni precedenti e negava che il rapporto di parentela con il direttore costituisse un’idonea ragione d’interesse pubblico, poiché il divieto specifico sarebbe stato introdotto solo dal nuovo regolamento. Con il secondo motivo denunciava contraddittorietà rispetto alle circolari ministeriali e lesione del legittimo affidamento nella graduatoria e nell’assunzione. Con il terzo sosteneva che il Conservatorio avesse motivato l’autotutela sulla base di un preteso obbligo di adeguarsi alle indicazioni ministeriali, senza che il Ministero avesse il potere di ingerirsi nelle modalità di reclutamento delle istituzioni musicali. Il Ministero aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per natura endoprocedimentale degli atti e il proprio difetto di legittimazione passiva; aveva inoltre contestato l’ammissibilità di parte dei motivi aggiunti.

La decisione

Il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile: le delibere impugnate si limitavano a sospendere la procedura e a impartire disposizioni interne per l’eventuale annullamento, senza autonoma rilevanza esterna né lesività immediata. La lesione è divenuta attuale con i successivi atti conclusivi, impugnati con motivi aggiunti. Questi ultimi sono respinti nel merito. Il TAR interpreta congiuntamente l’art. 17, comma 8, e l’art. 4, comma 4, del D.P.R. 83/2024 e l’art. 5 del D.M. 128/2025: le nuove regole si applicavano alle procedure destinate a coprire posti per l’anno accademico 2025/2026, da bandire entro giugno e concludere entro ottobre 2025, anche se avviate nell’anno accademico precedente. Il bando, espressamente finalizzato alla dotazione docente per l’inizio del 2025/2026, doveva quindi essere assoggettato alla nuova disciplina; è irrilevante che le risorse assunzionali provenissero da anni precedenti, poiché la normativa regolava l’organizzazione e le modalità della procedura. È respinta anche la censura di difetto di motivazione: gli atti di autotutela indicavano la violazione di legge, l’interesse a ripristinare la legalità e a consentire la partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti più stringenti previsti dal D.P.R. 83/2024. Il rapporto di parentela con il direttore è stato ritenuto elemento idoneo a corroborare l’interesse pubblico alla tutela della par condicio; in ogni caso il provvedimento era plurimotivato. Sono respinte le doglianze sulle circolari, che non possono derogare alle norme e che, secondo il TAR, confermavano l’applicazione delle nuove regole alle fasi prodromiche delle assunzioni 2025/2026. È escluso un affidamento tutelabile anche perché il bando riservava espressamente al Conservatorio la possibilità di revocare o modificare la selezione per sopravvenienze ostative o ragioni d’interesse pubblico e il contratto prevedeva la risoluzione in caso di annullamento della procedura. È infine respinta la censura relativa all’ingerenza ministeriale: l’autotutela era stata esercitata autonomamente dal Conservatorio sulla base dell’illegittimità della procedura. Le eccezioni preliminari sui motivi aggiunti non sono esaminate, essendo sufficiente il rigetto nel merito. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 8, d.P.R. 83/2024

    Il Collegio ritiene tale prospettazione infondata, atteso che il citato art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024 va letto in combinato disposto, per un verso, con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, secondo cui “Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre” e, per altro verso, con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025

    La decorrenza delle nuove disposizioni dall’anno accademico 2025/2026 va coordinata con le regole che impongono di bandire le procedure entro giugno dell’anno accademico precedente e di concluderle entro ottobre. Di conseguenza, la disciplina nuova si applica anche alle selezioni avviate nel 2025 per assunzioni destinate all’anno accademico 2025/2026.

  • art. 4, comma 4, d.P.R. 83/2024

    Il Collegio ritiene tale prospettazione infondata, atteso che il citato art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024 va letto in combinato disposto, per un verso, con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, secondo cui “Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre” e, per altro verso, con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025

    Il termine di bandire entro giugno dell’anno accademico precedente e concludere entro ottobre comporta che le procedure per il servizio nel 2025/2026 ricadano nella nuova disciplina anche quando le attività concorsuali si svolgono nel 2024/2025.

  • art. 5 D.M. 128/2025

    Il Collegio ritiene tale prospettazione infondata, atteso che il citato art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024 va letto in combinato disposto, per un verso, con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, secondo cui “Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre” e, per altro verso, con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025 (adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024), ai sensi del quale, “Conformemente a quanto previsto dall’art. 17, comma 8, del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 gli effetti del presente decreto decorrono dall’applicazione delle disposizioni di detto d.P.R., ivi compresa la programmazione del personale per l’anno accademico 2025/2026. L’avvio delle procedure di cui ai precedenti articoli avviene durante l’anno accademico 2024/2025”.

    Il decreto ministeriale attuativo conferma che le disposizioni del D.P.R. 83/2024 e la programmazione del personale per il 2025/2026 operano anche per procedure avviate durante l’anno accademico 2024/2025.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    In conclusione la doglianza deve essere rigettata atteso che, rilevata la sussistenza di un vizio di legittimità dell’atto annullato, afferente alla circostanza di aver bandito un concorso sulla scorta di una normativa non più in vigore, sono state in effetti declinate le ragioni di interesse pubblico a supporto del provvedimento di annullamento in autotutela afferenti, in somma sintesi, alla necessità di consentire agli aventi diritto in possesso dei più stringenti requisiti di partecipazione alla selezione di cui al D.P.R. n. 83/2024 (possesso di almeno tre anni accademici di insegnamento negli ultimi otto nelle istituzioni AFAM statali, o il valido inserimento nelle graduatorie nazionali) di partecipare alla procedura concorsuale oggetto di annullamento, senza concorrere con candidati privi di tali requisiti.

    L’annullamento in autotutela è sorretto da ragioni d’interesse pubblico quando, accertata l’illegittimità del bando per applicazione di una disciplina non più vigente, mira a ripristinare la legalità e a permettere l’accesso alla selezione dei candidati in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

Massime di principio

  • Gli atti endoprocedimentali, di regola, non sono autonomamente impugnabili perché la lesione della sfera giuridica del destinatario si produce con l’atto conclusivo; l’impugnazione anticipata è eccezionale e ammessa per atti vincolati che conformino nettamente la decisione finale o per atti interlocutori che determinino un arresto procedimentale.
  • La decorrenza di una nuova disciplina concorsuale dall’anno accademico di riferimento va coordinata con le disposizioni che impongono di bandire la selezione nell’anno accademico precedente e di concluderla entro una data anteriore all’inizio del servizio. Pertanto, le nuove regole si applicano alle procedure dirette a coprire posti per l’anno accademico di decorrenza anche se bandite o svolte nell’anno accademico precedente.
  • La provenienza da annualità precedenti delle risorse assunzionali non determina, da sola, l’applicazione della disciplina previgente quando la normativa sopravvenuta regola l’organizzazione e le modalità della procedura di reclutamento.
  • L’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio può consistere nel ripristino della legalità e nella riapertura della selezione secondo requisiti normativi più rigorosi, così da consentire la partecipazione degli aventi diritto senza competizione con candidati privi di tali requisiti.
  • Non è tutelabile l’affidamento nell’esito di una procedura quando il bando avverte espressamente della possibilità di revoca o modifica per sopravvenienze ostative o ragioni d’interesse pubblico e il contratto prevede la risoluzione in caso di annullamento della selezione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.