Sentenza del 30/05/2016 n. 3383 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Avviso di accertamento - Frode carosello - Coinvolgimento dell'acquirente - Onere probatorio - Fisco e contribuente - Riparto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il riparto dell'onere della prova quando le fatture risultano apparentemente regolari e complete dei requisiti di legge. L'Ufficio deve dimostrare sia l'esistenza della frode commessa dal cedente, sia la connivenza o consapevolezza del cessionario. Tale prova non deve essere necessariamente certa e incontrovertibile, potendo essere fornita mediante presunzioni semplici basate su elementi oggettivi, purché idonei a porre un imprenditore onesto e mediamente esperto in condizione di accorgersi dell'inesistenza sostanziale o dell'anomalia del contraente.
La decisione
Il principio affermato è favorevole al contribuente sotto il profilo dell'onere probatorio: la mera irregolarità o apparente fittizietà della filiera non è sufficiente per negare la deducibilità o contestare l'operazione. L'Amministrazione deve fornire elementi concreti, anche presuntivi, sia sulla frode del fornitore sia sulla conoscenza o conoscibilità della frode da parte dell'acquirente. In assenza di tali elementi, la pretesa fiscale non può essere fondata soltanto sulla partecipazione formale del contribuente alla catena commerciale.
Norme richiamate
Norme in materia di riparto dell'onere della prova nel processo tributario
L'Amministrazione finanziaria deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, inclusi gli elementi della frode e il coinvolgimento consapevole o colposamente inconsapevole del contribuente.
Principi giurisprudenziali sulle frodi carosello
La regolarità formale delle fatture non esclude l'accertamento della frode, ma impone all'Ufficio di dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza imprenditoriale, di partecipare a un'operazione fraudolenta.
Cassazione civile, sentenze n. 11661/2015 e n. 10414/2011
Le pronunce sono richiamate come precedenti conformi sul principio secondo cui l'Ufficio deve provare la frode del cedente e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, anche attraverso presunzioni semplici fondate su elementi oggettivi.
Massime di principio
- In presenza di fatture formalmente regolari, l'Amministrazione non può presumere automaticamente la partecipazione del contribuente alla frode del fornitore.
- L'Ufficio deve indicare elementi concreti e oggettivi che dimostrino sia l'esistenza della frode sia la consapevolezza, o la ragionevole conoscibilità, della frode da parte dell'acquirente.
- La prova può essere presuntiva e non deve raggiungere il livello della certezza assoluta, ma deve essere grave, coerente e idonea a evidenziare anomalie che un imprenditore mediamente diligente non avrebbe potuto ignorare.
- Il contribuente può difendersi dimostrando la regolarità sostanziale delle operazioni, l'effettiva consegna dei beni o prestazione dei servizi, la congruità economica dei rapporti e l'adozione di verifiche normalmente esigibili nei confronti del fornitore.
- La sola presenza del contribuente in una catena commerciale successivamente rivelatasi fraudolenta non è sufficiente, da sola, a giustificare il recupero fiscale.
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