Cassazione Penale, Sentenza n. 28067/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo che dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per impugnare la persona offesa aveva rimesso la querela e che gli imputati l'avevano ritualmente accettata, come da verbale dell'Ufficio di polizia giudiziaria. Chiedevano quindi la declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il reato contestato fosse procedibile a querela e che remissione e accettazione fossero state validamente formalizzate. Ha quindi accolto il ricorso al solo fine di prendere atto della sopravvenuta estinzione del reato, annullando senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., in assenza di diversa convenzione tra le parti.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
richiamato come base del reato di furto, procedibile a querela nel caso concreto
art. 625, nn. 2 e 4 c.p.
richiamato per le aggravanti del furto contestato
art. 340, comma 4, c.p.p.
richiamato per la condanna alle spese processuali in assenza di diversa convenzione tra le parti
Massime di principio
- È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche solo per far valere in sede di legittimità la remissione della querela, purché essa sia intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per impugnare, e sia stata ritualmente accettata dall'imputato.
- Quando il reato è procedibile a querela e interviene una remissione validamente accettata, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
- La validità della remissione e dell'accettazione, se formalizzate ritualmente, è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione del reato senza necessità di affrontare ulteriori profili di merito.
- In caso di annullamento senza rinvio per estinzione del reato conseguente a remissione di querela, restano a carico dell'imputato le spese processuali salvo diversa convenzione tra le parti.
Come è indicizzato
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