Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26801/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p., deducendo la prescrizione del reato maturata tra l'8 settembre 2017 (data della sentenza di primo grado con motivazione contestuale) e il decreto di citazione per il giudizio di appello del 3 dicembre 2024. Sosteneva che la sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla legge n. 103/2017 non fosse applicabile perché, a suo avviso, meno favorevole rispetto alle discipline successive (legge n. 3/2019 e legge n. 134/2021).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha richiamato il principio delle Sezioni unite (sent. n. 20989/2024) secondo cui la sospensione della prescrizione introdotta dall'art. 159 c.p. dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge (3.8.2017 - 31.12.2019) e non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive; per i reati commessi dal 1.1.2020 si applica la disciplina della legge n. 134/2021. Nel caso concreto il reato è del 8.9.2017, pertanto si applica la sospensione prevista dalla legge n. 103/2017; la sospensione ha avuto inizio l'8.9.2017 (sentenza di primo grado con motivazione contestuale) e, alla data del 3.12.2024, non era spirato il termine di prescrizione (sei anni più un anno e sei mesi). La censura è stata ritenuta infondata; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Articolo che individua il reato per cui è stato condannato l'imputato; utilizzato per identificare il fatto oggetto del giudizio.

  • art. 159 cod. pen.

    Norma sulla sospensione del corso della prescrizione: la modifica introdotta dalla legge n. 103/2017, riferita ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019, dispone la sospensione fino a un anno e sei mesi; nel caso concreto è stata applicata in quanto il fatto è del 8.9.2017.

  • legge n. 103 del 2017

    Introduzione della disciplina della sospensione dell'art. 159 c.p. applicabile ai reati commessi durante la sua vigenza (3.8.2017 - 31.12.2019).

  • legge n. 3 del 2019

    Norma successiva richiamata nel contrasto interpretativo: secondo la Corte, non ha abrogato con efficacia retroattiva la sospensione introdotta dalla legge n. 103/2017 per i reati commessi nel periodo di vigenza di quest'ultima.

  • legge n. 134 del 2021

    Ulteriore disciplina intervenuta successivamente: la Corte ha stabilito che la sua disciplina si applica ai reati commessi dal 1.1.2020 in poi e non ha effetto retroattivo sui reati anteriori.

  • art. 544, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede che la motivazione redatta contestualmente alla decisione determini effetti processuali specifici; la Corte ha precisato che, nelle ipotesi di motivazione contestuale, la sospensione inizia dalla data della sentenza di primo grado.

  • sentenza Sezioni unite n. 20989 del 12 dicembre 2024 (depositata 5 giugno 2025)

    Principio di diritto vincolante richiamato dalla Cassazione: la sospensione prevista dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di quella legge e non è stata abrogata retroattivamente dalle leggi successive; inoltre chiarisce quando inizia la sospensione in caso di motivazione contestuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Per valutare l'applicabilità della sospensione della prescrizione occorre determinare la data del reato: le modifiche normative operano in base alla competenza temporale (lex temporis) e non si presumono abrogazioni retroattive salvo chiara disposizione.
  • La sospensione prevista dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019; per i reati commessi dal 1.1.2020 si applica il regime introdotto dalla legge n. 134/2021.
  • Quando la motivazione della sentenza di primo grado è redatta contestualmente alla decisione (art. 544, comma 1 c.p.p.), la sospensione della prescrizione comincia dalla data di emissione di quella sentenza.
  • Nel conteggio della prescrizione va considerata la durata della sospensione prevista dalla norma applicabile (fino a un anno e sei mesi per la disciplina del 2017), e il ricorrente ha l'onere di dimostrare che, anche tenuto conto di tale sospensione, il termine sia comunque decorso.
  • I cambiamenti normativi successivi non eliminano automaticamente effetti favorevoli o sfavorevoli delle discipline precedenti; è necessario verificare la volontà del legislatore circa l'efficacia temporale delle modifiche e le pronunce delle Sezioni Unite quando esistono.
  • In casi analoghi il difensore deve: a) accertare esattamente la data del fatto; b) verificare quale legge temporale si applica; c) calcolare la prescrizione comprensiva delle sospensioni; d) documentare eventuali termini decorso per ottenere l'accoglimento della censura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.